Art. 16
Monitoraggio e valutazione
1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a
svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui
all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati di
cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo
stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle
dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle
sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.