Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n.
388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita'
alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Note all'art. 17:
Per il testo il testo dell'articolo 118, comma 2, della
citata legge n. 388 del 2000, si vedano le note
all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 1, comma 4, della citata
legge n.183 del 2014, si vedano le note alle premesse.