Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano
beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo
stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di
definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome.