Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non
specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la
corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita'
ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche
dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9.
Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica,
rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici
dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche'
dalla direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti
disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti
da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a
copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento
anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove
assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative
alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino
alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero
del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi
compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle
modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto,
corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il
diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei
compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della
finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia
Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a
concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra
i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300
del 1999.
Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta l'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e
successive modificazioni:
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
(Omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.".
Si riporta l'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
183 del 2014:
"Art. 1. (Omissis).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.".
Si riporta l'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile:
"Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.".
Si riporta l'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
(Omissis).
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Per il testo dell'articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.