Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro, e' nominato per un triennio con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il trattamento economico del presidente e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione
sono scelti tra personalita' di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento
economico dei consiglieri di amministrazione e' determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio
interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e
contabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori
compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10,
comma 1.
Note all'art. 6:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art.1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.