Art. 8
Direttore generale
1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle
amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli
obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero
l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere alle
sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre
anni, rinnovabile per una sola volta.
Note all'art. 8:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note
all'articolo 6.
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
6.
Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
Il testo del citato decreto legislativo n. 150 del 2009
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.