Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro
1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili
di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in
linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18
del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e
privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento
delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia
un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita'
territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende
aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento
e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in
relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo
Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula
di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in
materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro.
Note all'art. 9:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
Il testo della decisione 26 novembre 2012, n.
2012/733/UE (Decisione di esecuzione della Commissione che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la
ricostituzione della rete EURES [notificata con il numero
C(2012) 8548] e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre
2012, n. L 328.
Il testo del Regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011
relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno dell'Unione (codificazione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 27 maggio 2011, n. L 141.
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.
Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n.
388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note
all'articolo 1.
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 27. Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle
riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
seguito di istanza della regione interessata, che,
riguardano specifici territori soggetti a recessione
economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".