Art. 12 
 
 
                  Soppressione dell'albo nazionale 
           dei centralinisti telefonici privi della vista 
 
  1. L'albo  professionale  nazionale  dei  centralinisti  telefonici
privi della vista, istituito dall'articolo 2 della  legge  14  luglio
1957, n. 594, e' soppresso. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta l'articolo 2 della legge 14 luglio 1957,  n.
          594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei  centralinisti
          telefonici ciechi): 
              "Art.  2.  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e'  istituito  un  albo  professionale
          nazionale nel quale  verranno  iscritti  i  minorati  della
          vista abilitati alla funzione di  centralinista  telefonico
          che siano stati sottoposti con esito positivo ad una  prova
          teorico-pratica da parte di apposita Commissione. 
              La Commissione di  cui  al  precedente  comma  ha  sede
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          e' presieduta dal  direttore  generale  dell'occupazione  e
          dell'addestramento professionale e composta da: 
              un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro; 
              un ingegnere designato  dal  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni; 
              un ingegnere designato  dall'Azienda  di  Stato  per  i
          servizi telefonici; 
              un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro; 
              un  tecnico  scelto  tra  i  tecnici  di  una   Azienda
          telefonica di interesse nazionale,  in  rappresentanza  dei
          datori di lavoro; 
              un esperto designato dall'Unione Italiana  dei  ciechi,
          in rappresentanza dei lavoratori. 
              Espleta le funzioni di segretario  un  funzionario  del
          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  di  grado
          non inferiore al 6°. 
              La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
          il lavoro e la previdenza sociale  e  dura  in  carica  tre
          anni.".