Art. 4 
 
 
                      Modifica dell'articolo 4 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo  il  comma
3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima  della  costituzione  del
rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite  il  collocamento
obbligatorio,  sono  computati  nella  quota  di   riserva   di   cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della  capacita'
lavorativa superiore al 60 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,  o  con
disabilita' intellettiva e psichica, con  riduzione  della  capacita'
lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accertata  dagli   organi
competenti.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta l'articolo 4 della citata legge  n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva. 
              1. Agli effetti  della  determinazione  del  numero  di
          soggetti disabili da assumere, sono computati di norma  tra
          i dipendenti tutti i lavoratori assunti  con  contratto  di
          lavoro  subordinato.  Ai   medesimi   effetti,   non   sono
          computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente
          legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
          determinato  di  durata  fino  a  sei  mesi,  i   soci   di
          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i
          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i
          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione
          presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti  per  attivita'
          da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai
          sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 28  febbraio
          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che
          aderiscono   al   programma   di   emersione,   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre  2001,
          n. 383 ,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le
          ulteriori esclusioni previste dalle discipline di  settore.
          Per  i   lavoratori   assunti   con   contratto   a   tempo
          indeterminato parziale  si  applicano  le  norme  contenute
          nell' articolo 18, comma secondo,  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300 , come sostituito dall' articolo 1 della legge
          11 maggio 1990, n. 108. 
              2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo
          0,50 sono considerate unita'. 
              3.  I  lavoratori  disabili   dipendenti   occupati   a
          domicilio  o  con  modalita'  di  tele-lavoro,   ai   quali
          l'imprenditore  affida  una  quantita'  di  lavoro,   anche
          mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
          sensi dell'articolo 27, paragrafo  1,  lettera  (i),  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13
          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge  3
          marzo 2009, n. 18 atta a  procurare  loro  una  prestazione
          continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
          conformita'  alla  disciplina  di  cui  all'  articolo  11,
          secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ,  e  a
          quella  stabilita  dal   contratto   collettivo   nazionale
          applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
          a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati  ai
          fini della copertura della quota di riserva. 
              3-bis.  I  lavoratori,  gia'   disabili   prima   della
          costituzione del rapporto di lavoro, anche se  non  assunti
          tramite il collocamento obbligatorio, sono computati  nella
          quota di riserva di cui all'articolo  3  nel  caso  in  cui
          abbiano una riduzione della capacita' lavorativa  superiore
          al 60 per cento o minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla
          sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo  unico
          delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n. 915, o con  disabilita'  intellettiva  e  psichica,  con
          riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  45  per
          cento, accertata dagli organi competenti. 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8. 
              5. Le disposizioni di cui all' articolo 1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
          applicano anche al personale militare  e  della  protezione
          civile. 
              6.   Qualora   si    renda    necessaria,    ai    fini
          dell'inserimento  mirato,  una  adeguata   riqualificazione
          professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri  a
          proprio carico, lo  svolgimento  delle  relative  attivita'
          presso la stessa azienda che effettua  l'assunzione  oppure
          affidarne  lo  svolgimento,  mediante   convenzioni,   alle
          associazioni   nazionali   di    promozione,    tutela    e
          rappresentanza, di cui all' articolo 115  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616  ,  e
          successive   modificazioni,   che   abbiano   le   adeguate
          competenze  tecniche,  risorse   e   disponibilita',   agli
          istituti di  formazione  che  di  tali  associazioni  siano
          emanazione, purche'  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai  soggetti
          di cui all' articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
          .  Ai   fini   del   finanziamento   delle   attivita'   di
          riqualificazione  professionale  e   della   corrispondente
          assistenza economica ai mutilati ed  invalidi  del  lavoro,
          l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo  181  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese  per
          l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
          dello stesso testo unico, per  l'assegno  speciale  di  cui
          alla legge 5 maggio 1976, n. 248  ,  e  per  il  fondo  per
          l'addestramento professionale dei lavoratori, di  cui  all'
          articolo 62 della  legge  29  aprile  1949,  n.  264  ,  e'
          attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti  dal
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
          di seguito denominata «Conferenza unificata».". 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme  in  materia
          di  pensioni  di  guerra)  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.