Art. 7 
 
 
                      Modifica dell'articolo 8 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Le
persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano  disoccupate
e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie  capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi  per
il collocamento mirato  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la
residenza  dell'interessato,  il  quale  puo',  comunque,  iscriversi
nell'elenco di altro servizio  nel  territorio  dello  Stato,  previa
cancellazione dall'elenco in cui era  precedentemente  iscritto.  Per
ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una
apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il  grado  della  disabilita'  e
analizza le caratteristiche dei  posti  da  assegnare  ai  lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Presso i  servizi  per  il  collocamento  mirato  opera  un
comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi  medesimi  e  da
esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale,   con   particolare
riferimento  alla  materia  della   disabilita',   con   compiti   di
valutazione  delle  capacita'  lavorative,   di   definizione   degli
strumenti   e   delle   prestazioni   atti   all'inserimento   e   di
predisposizione  dei  controlli  periodici  sulla  permanenza   delle
condizioni di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del
comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato». 
  2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6,  comma  3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  contenuto  nella
legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta l'articolo 8 della citata legge  n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 8. Elenchi e graduatorie. 
              1. Le persone di cui al comma 1  dell'articolo  1,  che
          risultano  disoccupate  e  aspirano  ad   una   occupazione
          conforme alle proprie capacita'  lavorative,  si  iscrivono
          nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento
          mirato nel cui ambito territoriale si  trova  la  residenza
          dell'interessato,  il  quale  puo',  comunque,   iscriversi
          nell'elenco di altro servizio nel territorio  dello  Stato,
          previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente
          iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di  cui  al
          comma 1-bis annota in  una  apposita  scheda  le  capacita'
          lavorative, le abilita', le competenze e  le  inclinazioni,
          nonche' la natura e il grado della minorazione  e  analizza
          le caratteristiche dei posti  da  assegnare  ai  lavoratori
          disabili, favorendo l'incontro tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. Gli uffici competenti  provvedono  al  collocamento
          delle persone di cui al primo periodo  del  presente  comma
          alle dipendenze dei datori di lavoro. 
              1-bis. Presso i servizi per il collocamento  mirato  e'
          istituito un comitato tecnico, composto da  funzionari  dei
          servizi  medesimi  e  da  esperti  del  settore  sociale  e
          medico-legale, con  particolare  riferimento  alla  materia
          della  disabilita',  con  compiti  di   valutazione   delle
          capacita' lavorative,  di  definizione  degli  strumenti  e
          delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
          dei controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni
          di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento   del
          comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,
          umane e strumentali gia' previste a  legislazione  vigente.
          Ai componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
          indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
          denominato. 
              2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
          con  unica  graduatoria,   dei   disabili   che   risultano
          disoccupati; l'elenco e  la  graduatoria  sono  pubblici  e
          vengono formati applicando i criteri di  cui  al  comma  4.
          Dagli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria  sono  escluse  le  prestazioni   a   carattere
          risarcitorio percepite in conseguenza della  perdita  della
          capacita' lavorativa. 
              3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e  2  sono
          formati  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  e
          successive modificazioni. 
              4. Le regioni definiscono le modalita'  di  valutazione
          degli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria di cui  al  comma  2  sulla  base  dei  criteri
          indicati dall'atto di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo 1, comma 4. 
              5. I lavoratori disabili, licenziati per  riduzione  di
          personale o per giustificato motivo  oggettivo,  mantengono
          la   posizione   in    graduatoria    acquisita    all'atto
          dell'inserimento nell'azienda.".