Art. 8
Modifica dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione
denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le
informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile
assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti
comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi' le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli
avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati
con le informazioni relative agli interventi in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli
incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili
del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese
anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da
trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita' di trasmissione di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
Note all'art. 8:
Si riporta l'articolo 9 della citata legge, n. 68 del
1999, come modificato dal presente decreto:
"Art. 9. Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili.
2. (Abrogato).
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei
datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi
del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5. (Abrogato).
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge, sono tenuti ad inviare
in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota
di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa
con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto
di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il modello unico di prospetto di cui al presente
comma.
6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta
sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato,
di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,
nonche' di migliorare il monitoraggio e la valutazione
degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del
collocamento mirato" che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati
e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le
informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.
Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del
collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative
al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente
legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni
relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5,
agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3,
alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici
competenti comunicano altresi' le informazioni sui soggetti
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le
schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti
effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore di
lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL
alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli
interventi in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli
incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento
delle persone con disabilita' erogate sulla base di
disposizioni regionali, nonche' ai sensi dell'articolo 14.
Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato
sono rese disponibili alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili
del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro. Le informazioni sono utilizzate
e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni
competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di
ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della
Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate
con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite
sono rese anonime.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il
datore di lavoro puo' fare richiesta di collocamento mirato
agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non
sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente
legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorita'
giudiziaria.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, si vedano le note all'articolo 17.
Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.".
Si riportano gli articoli 11 e 12 della citata legge n.
68 del 1999:
"Art. 11. Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di
un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli articoli
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo'
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di
durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo."
"Art. 12. Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalita' formative.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non
soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente
legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di
cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro
si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di
inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili.".
Per il testo dell'articolo 12-bis della citata legge n.
68 del 1999, si vedano le note all'articolo 9.
Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo
del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la
correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del
valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui
al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del
lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro
a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale
costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza
scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della
quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i
lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione
dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini
della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo
3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e
nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della
computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 13. Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo»;
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.".
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note alle
premesse.