IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visti in particolare, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), della predetta legge n. 23 del 2014, con i quali
il Governo e' delegato ad introdurre disposizioni per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di
tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla
luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per
l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente
previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una
specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2
nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per
fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha
effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un
numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi
in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2014, n. 59.
Gli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, della citata
legge n. 23 del 2014, prevedono:
«Art. 6. - Gestione del rischio fiscale, governance
aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
revisione della disciplina degli interpelli
(Omissis).
6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la
revisione generale della disciplina degli interpelli, allo
scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
della tutela giurisdizionale e di una maggiore
tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in
tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello
obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione».
«Art. 10. - Revisione del contenzioso tributario e
della riscossione degli enti locali
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo, norme per il rafforzamento
della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando
la terzieta' dell'organo giudicante, nonche' per
l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri
di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto
della conciliazione nel processo tributario, anche a fini
di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la
disciplina del contraddittorio fra il contribuente e
l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento
del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei
confronti dei quali sono configurate violazioni di minore
entita';
b) incremento della funzionalita' della giurisdizione
tributaria, in particolare attraverso interventi
riguardanti:
1) la distribuzione territoriale dei componenti
delle commissioni tributarie;
2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo
giudicante in relazione a controversie di modica entita' e
comunque non attinenti a fattispecie connotate da
particolari complessita' o rilevanza economico-sociale, con
conseguente regolazione, secondo i criteri propri del
processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri
di attribuzione delle controversie alla cognizione degli
organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa
disciplina dei requisiti di professionalita' necessari per
l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;
3) la revisione delle soglie in relazione alle
quali il contribuente puo' stare in giudizio anche
personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti
abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle
commissioni tributarie;
4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della
posta elettronica certificata per le comunicazioni e le
notificazioni;
5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e
rinnovabile, degli incarichi direttivi;
6) i criteri di determinazione del trattamento
economico spettante ai componenti delle commissioni
tributarie;
7) la semplificazione e razionalizzazione della
disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, in particolare
attraverso la concentrazione delle relative competenze e
funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la
previsione di forme e modalita' procedimentali idonee ad
assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle
elezioni;
8) il rafforzamento della qualificazione
professionale dei componenti delle commissioni tributarie,
al fine di assicurarne l'adeguata preparazione
specialistica;
9) l'uniformazione e generalizzazione degli
strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
10) la previsione dell'immediata esecutorieta',
estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle
commissioni tributarie;
11) l'individuazione di criteri di maggior rigore
nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini
del carico delle spese del giudizio, con conseguente
limitazione del potere discrezionale del giudice di
disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla
soccombenza reciproca;
12) il rafforzamento del contenuto informativo
della relazione ministeriale sull'attivita' delle
commissioni tributarie.».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati».