IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita; 
  Visti in particolare, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), della predetta legge n. 23 del 2014, con i  quali
il Governo e' delegato ad introdurre disposizioni  per  la  revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  lo
Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11  (Diritto  di  interpello).  -  1.  Il  contribuente  puo'
interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta  riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a: 
    a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando  vi  sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione  di
tali disposizioni e la corretta qualificazione  di  fattispecie  alla
luce delle disposizioni tributarie  applicabili  alle  medesime,  ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147  e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147; 
    b)  la  sussistenza  delle  condizioni  e  la  valutazione  della
idoneita'  degli  elementi  probatori  richiesti  dalla   legge   per
l'adozione  di  specifici  regimi  fiscali  nei  casi   espressamente
previsti; 
    c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad  una
specifica fattispecie. 
  2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per  la
disapplicazione di norme tributarie che, allo  scopo  di  contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta,  o  altre  posizioni  soggettive  del   soggetto   passivo
altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa  risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il  contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al  periodo  precedente  anche  ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 
  3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla  lettera  a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e  a  quelle  di  cui  alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui  al  comma  2
nel termine di centoventi giorni. La risposta,  scritta  e  motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con  esclusivo  riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente  al  richiedente.
Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto,   il   silenzio   equivale   a   condivisione,   da   parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata  dal  contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti  successivi   del   contribuente   riconducibili   alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo  rettifica  della  soluzione
interpretativa   da   parte    dell'amministrazione    con    valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
  4.  Non  ricorrono  condizioni  di  obiettiva   incertezza   quando
l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la   soluzione   per
fattispecie corrispondenti a quella  rappresentata  dal  contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  5. La presentazione delle istanze di cui ai commi  1  e  2  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  tributarie,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione. 
  6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la  forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui  un
numero elevato di contribuenti abbia  presentato  istanze  aventi  ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro,  nei  casi
in  cui  il  parere  sia  reso  in  relazione  a  norme  di   recente
approvazione  o  per  le  quali  non  siano  stati  resi  chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui  ritenga  di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  per
          un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Gli articoli 6, comma 6, e 10, comma  1,  della  citata
          legge n. 23 del 2014, prevedono: 
              «Art. 6. - Gestione  del  rischio  fiscale,  governance
          aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
          revisione della disciplina degli interpelli 
              (Omissis). 
              6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui  all'articolo  1,  disposizioni  per  la
          revisione generale della disciplina degli interpelli,  allo
          scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
          della   tutela   giurisdizionale   e   di   una    maggiore
          tempestivita' nella redazione  dei  pareri,  procedendo  in
          tale contesto all'eliminazione delle  forme  di  interpello
          obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
          aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione». 
              «Art. 10. -  Revisione  del  contenzioso  tributario  e
          della riscossione degli enti locali 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'articolo, norme per il rafforzamento
          della tutela giurisdizionale del contribuente,  assicurando
          la   terzieta'   dell'organo   giudicante,   nonche'    per
          l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio  dei  poteri
          di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) rafforzamento  e  razionalizzazione  dell'istituto
          della conciliazione nel processo tributario, anche  a  fini
          di deflazione del contenzioso e  di  coordinamento  con  la
          disciplina  del  contraddittorio  fra  il  contribuente   e
          l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento
          del tributo, con particolare riguardo ai  contribuenti  nei
          confronti dei quali sono configurate violazioni  di  minore
          entita'; 
                b) incremento della funzionalita' della giurisdizione
          tributaria,   in    particolare    attraverso    interventi
          riguardanti: 
                  1) la  distribuzione  territoriale  dei  componenti
          delle commissioni tributarie; 
                  2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo
          giudicante in relazione a controversie di modica entita'  e
          comunque  non  attinenti   a   fattispecie   connotate   da
          particolari complessita' o rilevanza economico-sociale, con
          conseguente  regolazione,  secondo  i  criteri  propri  del
          processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei  criteri
          di attribuzione delle controversie  alla  cognizione  degli
          organi giudicanti monocratici o  collegiali,  con  connessa
          disciplina dei requisiti di professionalita' necessari  per
          l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica; 
                  3) la revisione  delle  soglie  in  relazione  alle
          quali  il  contribuente  puo'  stare  in   giudizio   anche
          personalmente  e  l'eventuale  ampliamento   dei   soggetti
          abilitati  a  rappresentare  i  contribuenti  dinanzi  alle
          commissioni tributarie; 
                  4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione  della
          posta elettronica certificata per  le  comunicazioni  e  le
          notificazioni; 
                  5) l'attribuzione e la durata, anche  temporanea  e
          rinnovabile, degli incarichi direttivi; 
                  6) i  criteri  di  determinazione  del  trattamento
          economico  spettante  ai   componenti   delle   commissioni
          tributarie; 
                  7) la  semplificazione  e  razionalizzazione  della
          disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio
          di presidenza della giustizia  tributaria,  in  particolare
          attraverso la concentrazione delle  relative  competenze  e
          funzioni direttamente in capo al Consiglio  medesimo  e  la
          previsione di forme e modalita'  procedimentali  idonee  ad
          assicurare  l'ordinato  e  tempestivo   svolgimento   delle
          elezioni; 
                  8)   il    rafforzamento    della    qualificazione
          professionale dei componenti delle commissioni  tributarie,
          al   fine   di    assicurarne    l'adeguata    preparazione
          specialistica; 
                  9)   l'uniformazione   e   generalizzazione   degli
          strumenti di tutela cautelare nel processo tributario; 
                  10)  la  previsione  dell'immediata  esecutorieta',
          estesa a tutte le parti  in  causa,  delle  sentenze  delle
          commissioni tributarie; 
                  11) l'individuazione di criteri di  maggior  rigore
          nell'applicazione del principio della soccombenza  ai  fini
          del  carico  delle  spese  del  giudizio,  con  conseguente
          limitazione  del  potere  discrezionale  del   giudice   di
          disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla
          soccombenza reciproca; 
                  12)  il  rafforzamento  del  contenuto  informativo
          della   relazione   ministeriale    sull'attivita'    delle
          commissioni tributarie.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati».