Art. 2
Legittimazione e presupposti
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti
che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli
adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti
insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni
tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della
scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della
dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi
ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce
l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini
concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
Note all'art. 2:
- L'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente), sostituito integralmente dal presente
decreto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2000, n. 177.