Art. 3
Contenuto delle istanze
1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni
che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo
legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle
diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione
proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici
dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono
essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere
comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante
ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e'
contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata
allo stesso.
2. All'istanza di interpello e' allegata copia della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai
fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga
accertamenti di natura tecnica, non di competenza
dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati
altresi' i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui
alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione
invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di
30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno
in cui la regolarizzazione e' stata effettuata.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo vigente dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
"Art. 63. (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti)
Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo
quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria
quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e
affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da
persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a
persone iscritte in albi professionali o nell'elenco
previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero
ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e),
f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare
la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una
societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale
rappresentante della predetta societa' di servizi.
Il Ministero delle finanze puo' autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza
davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle
carriere dirigenziale, direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i
sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo
dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con
provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone autorizzate e comunica alle segreterie delle
commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione
finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti
in un albo professionale o nell'elenco previsto nel
precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di
cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni
di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria in violazione del presente articolo e'
punito con la multa da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.".