Art. 3 
 
 
                       Contenuto delle istanze 
 
  1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle  disposizioni
che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'istante ed  eventualmente  del  suo
legale rappresentante, compreso il codice fiscale; 
    b) l'indicazione del tipo di  istanza  fra  quelle  di  cui  alle
diverse lettere del comma 1 e al comma  2,  dell'articolo  11,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo  Statuto  dei  diritti  del
contribuente; 
    c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 
    d)   le   specifiche   disposizioni   di    cui    si    richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; 
    e) l'esposizione, in modo  chiaro  ed  univoco,  della  soluzione
proposta; 
    f) l'indicazione del domicilio e dei  recapiti  anche  telematici
dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il  quale  devono
essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere
comunicata la risposta; 
    g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante
ovvero del  procuratore  generale  o  speciale  incaricato  ai  sensi
dell'articolo 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura  non  e'
contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve  essere  allegata
allo stesso. 
  2.   All'istanza   di   interpello   e'   allegata   copia    della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o  di
altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante,  rilevante  ai
fini  della  risposta.  Nei  casi  in  cui  la  risposta  presupponga
accertamenti    di    natura    tecnica,    non     di     competenza
dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere  allegati
altresi' i pareri resi dall'ufficio competente. 
  3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei  requisiti  di  cui
alle lettere b), d), e), f)  e  g)  del  comma  1,  l'amministrazione
invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di
30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal  giorno
in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  11  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo vigente dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          il seguente: 
              "Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti) 
              Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del
          30 settembre 1993 nei ruoli dei periti  ed  esperti  tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la subcategoria  tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere  e),
          f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545
          e' data facolta' agli stessi rappresentanti di  autenticare
          la sottoscrizione. Quando la procura e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'articolo 11 del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il   Ministero   delle   finanze    puo'    autorizzare
          all'esercizio  dell'assistenza   e   della   rappresentanza
          davanti alle commissioni  tributarie  gli  impiegati  delle
          carriere   dirigenziale,   direttiva    e    di    concetto
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i
          sottufficiali della guardia di finanza, collocati a  riposo
          dopo   almeno   venti   anni   di    effettivo    servizio.
          L'autorizzazione puo' essere revocata  in  ogni  tempo  con
          provvedimento motivato. Il Ministero tiene  l'elenco  delle
          persone  autorizzate  e  comunica  alle  segreterie   delle
          commissioni tributarie le relative variazioni. 
              A  coloro  che  hanno  appartenuto  all'amministrazione
          finanziaria e alla guardia di finanza,  ancorche'  iscritti
          in  un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto   nel
          precedente comma, e' vietato, per due anni  dalla  data  di
          cessazione del rapporto d'impiego, di  esercitare  funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli   uffici
          finanziari e davanti le commissioni tributarie. 
              Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
          materia tributaria in violazione del presente  articolo  e'
          punito  con  la  multa  da  lire   cinquantamila   a   lire
          cinquecentomila.".