Art. 4
Istruttoria dell'interpello
1. Quando non e' possibile fornire risposta sulla base dei
documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta,
all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il
parere e' reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza
di interpello, ferma restando la facolta' di presentazione di una
nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.