Art. 4 Istruttoria dell'interpello 1. Quando non e' possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere e' reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. 2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facolta' di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.