Art. 4 
 
 
                     Istruttoria dell'interpello 
 
  1.  Quando  non  e'  possibile  fornire  risposta  sulla  base  dei
documenti  allegati,  l'amministrazione  chiede,  una   sola   volta,
all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il
parere e' reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge
27  luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei  diritti   del
contribuente,   entro   sessanta   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione integrativa. 
  2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza
di interpello, ferma restando la facolta'  di  presentazione  di  una
nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'art. 11 della legge  27  luglio
          2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.