Art. 5 
 
 
                   Inammissibilita' delle istanze 
 
  1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se: 
    a) sono  prive  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
dell'articolo 3, comma 1; 
    b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo  2,
comma 2; 
    c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 4,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente; 
    d)  hanno  ad  oggetto  la  medesima  questione  sulla  quale  il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che  vengano  indicati
elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; 
    e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  introdotto  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; 
    f) vertono su questioni per le quali  siano  state  gia'  avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza; 
    g) il contribuente, invitato a integrare i dati che  si  assumono
carenti ai sensi del comma  3  dell'articolo  3,  non  provvede  alla
regolarizzazione nei termini previsti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 11 della legge  27  luglio
          2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo vigente dell'articolo 31-ter del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 147, e' il seguente: 
              "Art. 31-ter. (Accordi preventivi per  le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
                a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          10 dell'articolo 110  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986; 
                b) applicazione ad un caso concreto di  norme,  anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                c) valutazione preventiva della  sussistenza  o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                d) applicazione ad un caso concreto di  norme,  anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
          il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
          per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
          delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini
          degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli  stessi.
          Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi  con
          le autorita' competenti di Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
          cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti purche' non anteriori al  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di presentazione della relativa istanza  da
          parte del contribuente. 
              3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a  base
          dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
          periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
          a quello in corso alla data di presentazione  dell'istanza,
          relativamente a tali periodi  di  imposta  e'  concessa  la
          facolta' al contribuente  di  far  valere  retroattivamente
          l'accordo stesso, provvedendo, ove  si  renda  a  tal  fine
          necessario   rettificare   il    comportamento    adottato,
          all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso  ovvero  alla
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              4.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'Amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con le quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7.   Qualunque   riferimento   all'articolo    8    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo". 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  2   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' il seguente: 
              "Art. 2. (Interpello sui nuovi investimenti) 
              1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel
          territorio dello Stato di ammontare non inferiore a  trenta
          milioni  di  euro  e  che  abbiano  ricadute  occupazionali
          significative in relazione  all'attivita'  in  cui  avviene
          l'investimento e durature  possono  presentare  all'Agenzia
          delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in  merito   al
          trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
          eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
          sua  realizzazione,  ivi  inclusa,   ove   necessaria,   la
          valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
          formare   oggetto   dell'istanza   anche   la   valutazione
          preventiva circa l'eventuale assenza di abuso  del  diritto
          fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni  per
          la disapplicazione di disposizioni antielusive e  l'accesso
          ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
          tributario. Con riferimento ai tributi  non  di  competenza
          dell'Agenzia  delle  entrate,  quest'ultima   provvede   ad
          inoltrare  la  richiesta  dell'investitore  agli  enti   di
          competenza che rendono autonomamente la risposta. 
              2. La risposta scritta e  motivata  dell'Agenzia  delle
          entrate e' resa entro centoventi giorni,  prorogabili,  nel
          caso sia necessario acquisire  ulteriori  informazioni,  di
          ulteriori  novanta  giorni   decorrenti   dalla   data   di
          acquisizione di dette informazioni ed e' basata  sul  piano
          di  investimento  e  su  tutti   gli   ulteriori   elementi
          informativi forniti dall'investitore,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
          la  parte  interessata.  Ove  necessario,  l'Agenzia  delle
          entrate puo' accedere, previa intesa con  il  contribuente,
          presso le sedi di svolgimento dell'attivita'  dell'impresa,
          in  tempi  concordati,  allo  scopo  di  prendere   diretta
          cognizione  di   elementi   informativi   utili   ai   fini
          istruttori.   Qualora   la   risposta   non   pervenga   al
          contribuente entro  i  predetti  termini,  si  intende  che
          l'Amministrazione      finanziaria       concordi       con
          l'interpretazione  o  il  comportamento   prospettato   dal
          richiedente. 
              3. Il contenuto della risposta,  anche  se  desunta  ai
          sensi   del   terzo   periodo   del   comma   2,    vincola
          l'Amministrazione  finanziaria  e  resta   valido   finche'
          restano invariate le circostanze  di  fatto  e  di  diritto
          sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
          con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi  genere,
          anche di  carattere  impositivo  o  sanzionatorio,  emanato
          dall'Amministrazione finanziaria  in  difformita'  a  detto
          contenuto.  Il  contribuente  che   da'   esecuzione   alla
          risposta,  a  prescindere  dall'ammontare  del  suo  volume
          d'affari o dei  suoi  ricavi,  puo'  accedere  all'istituto
          dell'adempimento collaborativo  al  ricorrere  degli  altri
          requisiti previsti. 
              4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di
          mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai  fini  del  rilascio  della  risposta  e   la   corretta
          applicazione delle indicazione date nella  stessa  mediante
          l'utilizzo degli ordinari poteri  istruttori.  Resta  fermo
          l'esercizio   degli   ordinari    poteri    di    controllo
          dell'Amministrazione    finanziaria    esclusivamente    in
          relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
              5. L'Agenzia  delle  entrate  pubblica  annualmente  la
          sintesi delle posizioni interpretative rese  ai  sensi  del
          presente articolo che possano avere generale interesse. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
          articolo.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  e'  individuato  l'ufficio
          competente al rilascio  della  risposta  ed  alla  verifica
          della corretta applicazione della stessa. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dalla data di emanazione  del  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6." 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128  (Disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
          in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
          11 marzo 2014, n. 23), e' il seguente: 
              "Art. 6. (Effetti) 
              1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per  i
          contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una
          comune  valutazione  delle   situazioni   suscettibili   di
          generare rischi fiscali  prima  della  presentazione  delle
          dichiarazioni fiscali, attraverso forme  di  interlocuzione
          costante e preventiva su  elementi  di  fatto,  inclusa  la
          possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
              2.  L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per   i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa  fornita.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' applicative  del
          presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
          interpello preventivo. 
              3. Per i rischi di natura fiscale  comunicati  in  modo
          tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
          condivide   la   posizione   dell'impresa,   le    sanzioni
          amministrative  applicabili  sono  ridotte  della  meta'  e
          comunque non possono essere applicate in  misura  superiore
          al minimo edittale. La loro riscossione  e'  in  ogni  caso
          sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. 
              4. In caso di denuncia  per  reati  fiscali,  l'Agenzia
          delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se  il
          contribuente  abbia  aderito  al  regime   di   adempimento
          collaborativo,   fornendo,   se   richiesta,   ogni   utile
          informazione in ordine al controllo del rischio  fiscale  e
          all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
          sistema adottato. 
              5. Il contribuente che aderisce al regime  e'  inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
              6. I contribuenti che aderiscono  al  regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia dirette sia indirette.".