Art. 5
Inammissibilita' delle istanze
1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 3, comma 1;
b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2,
comma 2;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati
elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
f) vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza;
g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono
carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla
regolarizzazione nei termini previsti.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'art. 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo vigente dell'articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, e' il seguente:
"Art. 31-ter. (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e
166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
procedura di cui al periodo precedente anche al fine della
preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e
per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini
degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con
le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da
parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza,
relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la
facolta' al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine
necessario rettificare il comportamento adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4. In base alla normativa comunitaria,
l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo".
- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' il seguente:
"Art. 2. (Interpello sui nuovi investimenti)
1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel
territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta
milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali
significative in relazione all'attivita' in cui avviene
l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia
delle entrate un'istanza di interpello in merito al
trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle
eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la
valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
formare oggetto dell'istanza anche la valutazione
preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto
fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso
ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza
dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad
inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di
competenza che rendono autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle
entrate e' resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel
caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di
ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di
acquisizione di dette informazioni ed e' basata sul piano
di investimento e su tutti gli ulteriori elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta
dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle
entrate puo' accedere, previa intesa con il contribuente,
presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa,
in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini
istruttori. Qualora la risposta non pervenga al
contribuente entro i predetti termini, si intende che
l'Amministrazione finanziaria concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai
sensi del terzo periodo del comma 2, vincola
l'Amministrazione finanziaria e resta valido finche'
restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi genere,
anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato
dall'Amministrazione finanziaria in difformita' a detto
contenuto. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto
dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri
requisiti previsti.
4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di
mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
ai fini del rilascio della risposta e la corretta
applicazione delle indicazione date nella stessa mediante
l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo
l'esercizio degli ordinari poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la
sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del
presente articolo che possano avere generale interesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio
competente al rilascio della risposta ed alla verifica
della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6."
- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
11 marzo 2014, n. 23), e' il seguente:
"Art. 6. (Effetti)
1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i
contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una
comune valutazione delle situazioni suscettibili di
generare rischi fiscali prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione
costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del
presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo
tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta' e
comunque non possono essere applicate in misura superiore
al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso
sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia
delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il
contribuente abbia aderito al regime di adempimento
collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile
informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e
all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal
sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette.".