Art. 6
Coordinamento con l'attivita' di accertamento e contenzioso
1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle
istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11,
avverso le quali puo' essere proposto ricorso unitamente all'atto
impositivo.
2. Se e' stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice,
l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo
e' preceduto, a pena di nullita', dalla notifica di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La
richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione ai sensi
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine
di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra
la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del
termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e
quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In
difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto
impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello
ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo
e' specificamente motivato, a pena di nullita', anche in relazione ai
chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo
precedente.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie,
atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso
dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo vigente dell'articolo 60 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e' il seguente:
"Art. 60. (Notificazioni)
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che
per legge devono essere notificati al contribuente e'
eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e
seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti
modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.".
- Il testo vigente dell'articolo 32, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e' il seguente:
"Art. 32. (Poteri degli uffici)
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o
compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei
predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 . Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.".
- Il testo dell'articolo 52, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
"Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche)
Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono
disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione
finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attivita'
commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche'
in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".