Art. 7
Modifiche e abrogazioni
1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti
bancari). - 1. Gli enti creditizi possono optare per la non
applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel
rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da
parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28
dicembre 2005 n. 262.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata quando
sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative
di recupero dei crediti, le modalita' ed i tempi previsti per il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa'
debitrice, che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono
a ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del
debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e
finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la
conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da
piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'.
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della
societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad
avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente
capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio
in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli
101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni
acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente
sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto
d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia
trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui
all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi
conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.».
2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa'
o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo'
continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui
agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto
dei diritti del contribuente»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La societa' o
ente controllante che intende continuare ad avvalersi della
tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto
risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi».
3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d-bis) e' abrogata;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la
societa' controllante accede al regime previsto dalla presente
sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
per il valido esercizio dell'opzione.»;
c) al comma 5, la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti:
«possono essere». Al medesimo e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo «La societa' o ente controllante che intende accedere al
regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.».
4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 167
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente».
5. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente.».
6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono abrogati.
7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il contribuente puo' comunque richiedere un parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente».
8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione
di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di
pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.».
9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto il
seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui
ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «la societa' interessata puo'
chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle
seguenti: «la societa' interessata puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente»;
b) al comma 4-ter le parole: «in presenza delle quali e'
consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di
cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo»;
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Il
contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma
4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei
redditi.».
13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle
disposizioni con finalita' antielusiva specifica le operazioni
effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al
presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi
conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e' sostituito con il seguente: «3. Le norme tributarie
che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine
il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilita' del
contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo
anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa.».
15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128 e' sostituito dal seguente: «5. Il contribuente puo' proporre
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per
conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del
diritto.».
16. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11» sono aggiunte
le seguenti: «, comma 1, lettera a),».
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'articolo 124 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 124. (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio).
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito
dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il reddito della societa' o
dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui
viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per
un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
in cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 puo'
prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122, alle societa' che le hanno prodotte , al netto di
quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.".
- Il testo vigente dell'articolo 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132. (Condizioni per l'efficacia dell'opzione)
1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come
definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo
131 e' irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a
cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi
rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a
tutte le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'articolo 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di
cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste
dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis) (Abrogata).
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli
articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
regime previsto dalla presente sezione; la medesima
societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi
dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria
estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa'
controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le
ragioni che richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui
all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto
controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto
controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
si sono verificate. La societa' o ente controllante che
intende accedere al regime previsto dalla presente sezione
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto
risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi".
- Il testo vigente dell'articolo 167 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come
modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 167. (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate)
1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati
ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto
estero controllato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione
alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si
applica anche per le partecipazioni di controllo in
soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti
da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri
equivalenti. Si considera livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia. Si considerano in ogni caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia, ancorche' previsti da Stati o
territori che applicano un regime generale di imposizione
non inferiore al 50 per cento di quello applicato in
Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi
fiscali speciali
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi "in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della societa' o altro
ente non residente provengono per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito
d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4.
Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione,
ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a
titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite
degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo
periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore
a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del
50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono indicati i criteri per determinare con
modalita' semplificate l'effettivo livello di tassazione di
cui alla precedente lettera a), tra cui quello
dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente puo' interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
nel precedente comma 5. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui al Titolo
III del decreto legislativo recante disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
l'interpello di cui al precedente periodo puo' essere
presentato indipendentemente dalla verifica delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis.
8-quater. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una
risposta favorevole all'interpello, il socio residente
controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione
dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese
estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In
tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 8-bis.
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel
comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di
controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle informazioni e degli
elementi di prova forniti in tale sede.".
- Il testo vigente dell'articolo 110 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con
imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto. (
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo
periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. A tal fine il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
concernenti disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione
non si applica ai professionisti domiciliati in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto.".
Il comma 13 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.
L'articolo 21 della citata legge 30 dicembre 1991, n.
413, abrogato dal presente decreto, recava: "Interpello
dell'amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti".
- Il testo vigente dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1986, n. 600, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 37. (Controllo delle dichiarazioni)
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative,
al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei
soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta
dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti
articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt.
6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in
possesso. I criteri selettivi per l'attivita' di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche
effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando
le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti
in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli
accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno
omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono
imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e'
l'effettivo possessore per interposta persona.
Il contribuente puo' comunque richiedere un parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
Le persone interposte, che provino di aver pagato
imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a
norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono
chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al
rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del
soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura
non superiore all'imposta effettivamente percepita a
seguito di tale accertamento.".
- Il testo vigente dell'articolo 108 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi)
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica l'articolo 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
funzione della natura e della destinazione delle stesse,
del volume dei ricavi dell'attivita' caratteristica
dell'impresa e dell'attivita' internazionale dell'impresa.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore
a euro 50.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le
medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei
principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei
quattro successivi.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate
spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di
pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di
rappresentanza.".
- Il testo vigente dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 84. (Riporto delle perdite)
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.".
- Il testo vigente del comma 7 dell'articolo 172 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 172. (Fusione di societa')
(Omissis).
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto economico della
societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e'
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
possedute dalla societa' incorporante o da altra societa'
partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa
cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in
avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96. Al fine di
disapplicare le disposizioni del presente comma il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione .
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.".
- Il testo vigente dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa) 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87 (631).
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.".
- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge 30
dicembre 1994, n. 724, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli)
(Omissis).
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le
condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
(Omissis).".
- Il testo vigente del comma 8 dell'articolo 1 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dal seguente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. (Aiuto alla crescita economica)
(Omissis).
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di
dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
antielusiva specifica le operazioni effettuate non
comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente
articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione
dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.".
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. (Modificazioni allo Statuto dei diritti del
contribuente)
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono
verificarsi. A tal fine il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente. Resta ferma la possibilita' del
contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo
periodo anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
4. (Omissis).
5. (Omissis).".
- Il testo dell'articolo 10-bis della citata legge 27
luglio 2000, n. 212, e' il seguente:
"Art. 10-bis. (Disciplina dell'abuso del diritto o
elusione fiscale).
1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale
delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi
fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i
vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e
dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal
contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,
gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei
a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in
particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle
norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o
funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le
operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del
diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena
di nullita', dalla notifica al contribuente di una
richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine
di decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto
impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita',
in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai
principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati,
nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine
di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di
dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi
accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in
riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive
modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni del presente articolo possono chiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni
abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine,
entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle
entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo'
essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono
essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 14. (Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 168-bis e' inserito il
seguente:
"Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite
delle stabili organizzazioni di imprese residenti)
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo'
optare per l'esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al
momento di costituzione della stabile organizzazione, con
effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e' localizzata in
Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la
stabile organizzazione e' localizzata in stati o territori
diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente
le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo
167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente
a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano
le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma
1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni
dell'articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali
sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo
167, si applicano, sussistendone le condizioni, le
disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti,
l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con
effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di
esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e
minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque
periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto
dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile
organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della
stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della
stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento
della stabile organizzazione o di parte della stessa
l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla
medesima stabile organizzazione nei cinque periodi
d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
stabile organizzazione va separatamente indicato nella
dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua
determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152,
anche con riferimento alle transazioni intercorse tra
l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra
quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 26 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il
rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate
provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio
sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti
disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate
le relative modalita' applicative.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa residente
nel territorio dello Stato puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla
sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da
valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi
internazionali contro le doppie imposizioni, ove in
vigore.".