Art. 7 
 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. L'articolo 113 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 113 (Partecipazioni acquisite  per  il  recupero  di  crediti
bancari).  -  1.  Gli  enti  creditizi  possono  optare  per  la  non
applicazione del regime di cui all'articolo  87  alle  partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi  finalizzati  al  recupero  di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni  di  nuova  emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria,  nel
rispetto delle diposizioni di vigilanza  per  le  banche  emanate  da
parte di Banca d'Italia ai sensi  dell'articolo  23  della  legge  28
dicembre 2005 n. 262. 
  2. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  quando
sussistono: 
    a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme  alternative
di recupero dei crediti, le modalita' ed  i  tempi  previsti  per  il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni  dirette  nella  societa'
debitrice, che l'operativita' di  quest'ultima  sara'  limitata  agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
    b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che  inducono
a ritenere temporanea la situazione di  difficolta'  finanziaria  del
debitore, ragionevoli le  prospettive  di  riequilibrio  economico  e
finanziario  nel  medio  periodo  ed  economicamente  conveniente  la
conversione rispetto ad  altre  forme  alternative  di  recupero  dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere  predisposto  da
piu' enti creditizi o finanziari  rappresentanti  una  quota  elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 
  3. L'opzione di cui  al  comma  1  comporta,  nei  confronti  della
societa' di cui si  acquisisce  la  partecipazione,  la  rinuncia  ad
avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II  e  III  del  presente
capo e della facolta' prevista dall'articolo 115  fino  all'esercizio
in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 
  4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli  articoli
101,  comma  5,  e  106,  da   parte   degli   originari   creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle  partecipazioni
acquisite   e   delle   quote   di   partecipazioni   successivamente
sottoscritte  per  effetto  dell'esercizio   del   relativo   diritto
d'opzione, a condizione che il  valore  dei  crediti  convertiti  sia
trasferito alle azioni ricevute. 
  5. Gli enti creditizi  possono  interpellare  l'amministrazione  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della  legge  27  luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei  diritti  del  contribuente.  La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  6. L'ente creditizio che non intende applicare  il  regime  di  cui
all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli  elementi
conoscitivi  essenziali  indicati  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.». 
  2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 5, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con  societa'
o  enti  non  appartenenti  al  consolidato,  il   consolidato   puo'
continuare ove la societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
dimostrare,  anche  dopo  l'effettuazione  di  tali  operazioni,   la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai  fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente  controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo  Statuto
dei diritti del contribuente»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La societa' o
ente  controllante  che  intende  continuare   ad   avvalersi   della
tassazione di gruppo ma non ha  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dal comma 5 ovvero, avendola  presentata,  non  ha  ricevuto
risposta   positiva   deve   segnalare   detta   circostanza    nella
dichiarazione dei redditi». 
  3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera d-bis) e' abrogata; 
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la
societa'  controllante  accede  al  regime  previsto  dalla  presente
sezione;  la  medesima  societa'   controllante   puo'   interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei  requisiti
per il valido esercizio dell'opzione.»; 
    c) al comma 5, la parola: «sono» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere». Al medesimo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo «La societa' o ente  controllante  che  intende  accedere  al
regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola  presentata,  non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza  nella
dichiarazione dei redditi.». 
  4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo  167
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 8, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e'  sostituito  dal  seguente:
«Ai fini  del  presente  comma,  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente». 
  5. All'articolo 110, comma 11, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «A  tal  fine  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente.». 
  6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono abrogati. 
  7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il    contribuente    puo'    comunque    richiedere    un    parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni  di
cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma  1,
lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  lo  Statuto
dei diritti del contribuente». 
  8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
2, il contribuente  puo'  interpellare  l'amministrazione,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla  qualificazione
di determinate spese,  sostenute  dal  contribuente,  tra  quelle  di
pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.». 
  9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «Al  fine  di  disapplicare  le  disposizioni  del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 
  10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «Al  fine  di  disapplicare  le  disposizioni  del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 
  11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il  comma  3-quinquies,  e'  aggiunto  il
seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di  cui
ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente  interpella  l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
  12. All'articolo 30 della legge 30  dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-bis,  le  parole:  «la  societa'  interessata  puo'
chiedere la disapplicazione delle relative  disposizioni  antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600»  sono  sostituite  dalle
seguenti:    «la    societa'    interessata     puo'     interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente»; 
    b) al  comma  4-ter  le  parole:  «in  presenza  delle  quali  e'
consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo,  senza
dover assolvere all'onere di presentare l'istanza  di  interpello  di
cui al comma 4-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo»; 
    c) il comma 4-quater e' sostituito dal  seguente:  «4-quater.  Il
contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di  cui  al  comma
4-bis ma non ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista  dal
medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto  risposta
positiva deve darne  separata  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi.». 
  13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei  diritti
del  contribuente  al  fine  di  dimostrare  che  in  relazione  alle
disposizioni  con  finalita'  antielusiva  specifica  le   operazioni
effettuate non  comportano  duplicazioni  del  beneficio  di  cui  al
presente articolo. Il contribuente che intende fruire  del  beneficio
ma  non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista  ovvero,
avendola  presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve
separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi  gli  elementi
conoscitivi indicati con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.». 
  14. Il comma 3 dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 128, e' sostituito con il seguente: «3. Le norme  tributarie
che,  allo  scopo  di  contrastare  comportamenti  elusivi,  limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti  ammesse  dall'ordinamento  tributario,   possono   essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che  nella  particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal  fine
il contribuente interpella l'amministrazione ai  sensi  dell'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo  Statuto
dei  diritti  del  contribuente.  Resta  ferma  la  possibilita'  del
contribuente di fornire la dimostrazione  di  cui  al  primo  periodo
anche  ai   fini   dell'accertamento   in   sede   amministrativa   e
contenziosa.». 
  15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.
212, recante lo Statuto  dei  diritti  del  contribuente,  introdotto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
128 e' sostituito dal seguente: «5.  Il  contribuente  puo'  proporre
interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  c),  per
conoscere se le operazioni costituiscano  fattispecie  di  abuso  del
diritto.». 
  16.  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11»  sono  aggiunte
le seguenti: «, comma 1, lettera a),». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  124  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 124. (Interruzione  della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). 
              1. Se il requisito del controllo, cosi'  come  definito
          dall'articolo 117, cessa per  qualsiasi  motivo  prima  del
          compimento  del  triennio,  il  reddito  della  societa'  o
          dell'ente controllante, per il  periodo  d'imposta  in  cui
          viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito  per
          un importo corrispondente: 
                a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 97, comma 2; 
                b) alla residua differenza tra il valore di  libro  e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
          in cui il requisito del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
              2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                a) la societa' o l'ente controllante  deve  integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                b)  ciascuna  societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'articolo 121. 
              3. Ai fini del comma 2, entro  lo  stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 129, la societa' o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
              4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
          cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129  puo'
          prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
          fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
          122, alle societa' che le hanno  prodotte  ,  al  netto  di
          quelle  utilizzate  e  nei  cui  confronti  viene  meno  il
          requisito del controllo. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27  luglio  2000,  n.  212
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La societa'  o  ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
              6.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 132  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 132. (Condizioni per l'efficacia dell'opzione) 
              1. Permanendo il requisito del  controllo,  cosi'  come
          definito nell'articolo 133, l'opzione di  cui  all'articolo
          131 e' irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a
          cinque esercizi del  soggetto  controllante.  I  successivi
          rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi. 
              2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                a) il suo esercizio  deve  avvenire  relativamente  a
          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite
          dall'articolo 133; 
                b)  identita'  dell'esercizio  sociale  di   ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non
          sia consentita dalle legislazioni locali; 
                c) revisione dei bilanci  del  soggetto  controllante
          residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
          131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob
          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile
          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul
          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete
          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario
          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo
          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla
          revisione di cui al primo periodo; 
                d)  attestazione  rilasciata  da  ciascuna   societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 
                1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di
          cui alla lettera c); 
                2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante  la
          collaborazione    necessaria    per    la    determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste
          dell'Amministrazione finanziaria; 
              d-bis) (Abrogata). 
              3.  Al  ricorrere  delle  condizioni   previste   dagli
          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima
          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti  del
          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In
          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: 
                a)  la   qualificazione   soggettiva   del   soggetto
          controllante   all'esercizio    dell'opzione    ai    sensi
          dell'articolo 130, comma 2; 
                b) la puntuale descrizione della struttura societaria
          estera del gruppo con l'indicazione di  tutte  le  societa'
          controllate; 
                c) la denominazione,  la  sede  sociale,  l'attivita'
          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le
          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di
          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed
          alle  controllate  di  cui  all'articolo  131,   comma   2,
          l'eventuale diversa  durata  dell'esercizio  sociale  e  le
          ragioni che richiedono tale diversita'; 
                d)  la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'   stato
          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
                e) l'elenco delle imposte  relativamente  alle  quali
          verra'  presumibilmente  richiesto  il   credito   di   cui
          all'articolo 165. 
              4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
          essere subordinata all'assunzione  da  parte  del  soggetto
          controllante dell'obbligo ad altri adempimenti  finalizzati
          ad una maggiore tutela degli  interessi  erariali.  Con  lo
          stesso  interpello  di  cui  al   comma   3   il   soggetto
          controllante puo' a sua volta richiedere,  oltre  a  quelle
          gia'   previste,   ulteriori   semplificazioni    per    la
          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche
          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non
          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis. 
              5. Le variazioni dei dati di cui  al  comma  3  possono
          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le
          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese
          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
          si sono verificate. La societa'  o  ente  controllante  che
          intende accedere al regime previsto dalla presente  sezione
          ma non ha presentato l'istanza di interpello  prevista  dal
          comma  3  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto
          risposta positiva deve segnalare  detta  circostanza  nella
          dichiarazione dei redditi". 
              - Il testo vigente dell'articolo 167  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.917,  come
          modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n.  147  ,  e  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 167. (Disposizioni in materia di  imprese  estere
          controllate) 
              1.  Se  un  soggetto  residente  in   Italia   detiene,
          direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  il  controllo  di
          un'impresa, di una  societa'  o  altro  ente,  residente  o
          localizzato  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato di cui al decreto o al  provvedimento  emanati
          ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti  dal  soggetto
          estero  controllato  sono  imputati,  a   decorrere   dalla
          chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del  soggetto
          estero controllato, ai soggetti  residenti  in  proporzione
          alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione  si
          applica  anche  per  le  partecipazioni  di  controllo   in
          soggetti non residenti relativamente ai  redditi  derivanti
          da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
          regimi fiscali privilegiati. 
              2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 
              3.  Ai  fini  della  determinazione  del   limite   del
          controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
          codice  civile,  in  materia  di  societa'  controllate   e
          societa' collegate. 
              4. Si considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di
          Stati o territori individuati,  con  decreti  del  Ministro
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello applicato in Italia, della mancanza di  un  adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.   Si   considera   livello    di    tassazione
          sensibilmente inferiore a quello  applicato  in  Italia  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia.  Si   considerano   in   ogni   caso
          privilegiati i regimi fiscali speciali  che  consentono  un
          livello di tassazione inferiore al 50 per cento  di  quello
          applicato  in  Italia,  ancorche'  previsti  da   Stati   o
          territori che applicano un regime generale  di  imposizione
          non inferiore al  50  per  cento  di  quello  applicato  in
          Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate viene fornito un elenco non  tassativo  dei  regimi
          fiscali speciali 
              5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  se  il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
              a) la  societa'  o  altro  ente  non  residente  svolga
          un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come  sua
          principale attivita', nel mercato dello Stato o  territorio
          di insediamento; per le attivita' bancarie,  finanziarie  e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi  o  dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare i  redditi  "in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato  di  cui  al  comma  4.  Ai  fini  del
          presente   comma,   il   contribuente   puo'   interpellare
          l'amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  lo
          Statuto dei diritti del contribuente. 
              5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non si applica qualora i proventi della  societa'  o  altro
          ente non  residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla
          gestione, dalla detenzione o dall'investimento  in  titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti
          immateriali   relativi   alla    proprieta'    industriale,
          letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione   di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente  controllano  la  societa'  o   l'ente   non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dalla
          stessa societa' che controlla  la  societa'  o  l'ente  non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari. 
              6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai
          sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione  separata
          con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo  del
          soggetto residente e, comunque, non  inferiore  al  27  per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          applicabili  ai  soggetti  residenti  titolari  di  reddito
          d'impresa,  ad  eccezione  dell'articolo   86,   comma   4.
          Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in  detrazione,
          ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate  all'estero  a
          titolo definitivo. 
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti non residenti di cui al  comma  1  non  concorrono
          alla formazione del reddito  dei  soggetti  residenti  fino
          all'ammontare del reddito  assoggettato  a  tassazione,  ai
          sensi  del  medesimo  comma   1,   anche   negli   esercizi
          precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che
          non concorrono alla formazione del  reddito  ai  sensi  del
          primo  periodo  del  presente  comma,   sono   ammesse   in
          detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino  a  concorrenza
          delle imposte applicate ai sensi  del  comma  6,  diminuite
          degli importi ammessi in detrazione per effetto  del  terzo
          periodo del predetto comma. 
              8. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative  del
          presente articolo. 
              8-bis.  La  disciplina  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione  anche  nell'ipotesi   in   cui   i   soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
                a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore
          a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
          ove residenti in Italia; 
                b) hanno conseguito proventi derivanti per  piu'  del
          50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
          diritti immateriali relativi alla  proprieta'  industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono
          controllati o sono controllati dalla  stessa  societa'  che
          controlla la societa' o l'ente non residente, ivi  compresi
          i servizi finanziari. 
              Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  indicati  i  criteri  per  determinare   con
          modalita' semplificate l'effettivo livello di tassazione di
          cui  alla   precedente   lettera   a),   tra   cui   quello
          dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
          imponibile. 
              8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se  il  soggetto  residente  dimostra  che   l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.  Ai  fini
          del  presente  comma  il  contribuente  puo'   interpellare
          l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel precedente comma 5. Per i contribuenti  che  aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo di cui  al  Titolo
          III del  decreto  legislativo  recante  disposizioni  sulla
          certezza del diritto nei rapporti tra fisco e  contribuente
          l'interpello di  cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
          presentato   indipendentemente   dalla    verifica    delle
          condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. 
              8-quater.   L'Amministrazione,   prima   di   procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
          o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
          le  prove  addotte,  dovra'  darne  specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in  cui  la
          disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
          non lo  sia  stata  per  effetto  dell'ottenimento  di  una
          risposta  favorevole  all'interpello,  il  socio  residente
          controllante deve comunque  segnalare  nella  dichiarazione
          dei redditi la  detenzione  di  partecipazioni  in  imprese
          estere controllate di cui al comma 1 e al comma  8-bis.  In
          tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
          ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 8-bis. 
              8-quinquies. Le esimenti previste nel  comma  5  e  nel
          comma  8-ter  non  devono  essere  dimostrate  in  sede  di
          controllo qualora il contribuente abbia  ottenuto  risposta
          positiva al relativo interpello, fermo restando  il  potere
          dell'Amministrazione   finanziaria   di   controllare    la
          veridicita'  e  completezza  delle  informazioni  e   degli
          elementi di prova forniti in tale sede.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 110 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni) 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
                a) il costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
                b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
                c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
                d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli
          strumenti finanziari similari alle azioni  si  intende  non
          comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti  i  quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
                e) per i titoli a reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
                a) i maggiori o i minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
                b) la lettera d) del comma 1 si applica solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; 
                c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti durante il  periodo  di  possesso  per  la  quota
          esclusa dalla formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i
          componenti negativi di cui ai commi  1  e  6  dell'articolo
          102, agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'articolo
          107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se  questa
          e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  ,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri
          componenti negativi derivanti da operazioni intercorse  con
          imprese residenti ovvero localizzate in Stati  o  territori
          diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis.  Tale
          deduzione e'  ammessa  per  le  operazioni  intercorse  con
          imprese  residenti  o  localizzate  in  Stati   dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al citato decreto. ( 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
          commerciale effettiva, ovvero che le  operazioni  poste  in
          essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
          le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese  e  gli
          altri componenti negativi deducibili  ai  sensi  del  primo
          periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
          redditi.    L'Amministrazione,    prima    di     procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
          prove   addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione
          nell'avviso di accertamento. A  tal  fine  il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati  in  Stati  o  territori  diversi   da   quelli
          individuati nella lista  di  cui  al  decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.  Tale  disposizione
          non si  applica  ai  professionisti  domiciliati  in  Stati
          dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo
          inclusi nella lista di cui al citato decreto.". 
              Il comma 13 dell'articolo 11 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
          per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria dei beni immobili delle imprese,  nonche'  per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per   reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale), modificato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O. 
              L'articolo 21 della citata legge 30 dicembre  1991,  n.
          413, abrogato dal  presente  decreto,  recava:  "Interpello
          dell'amministrazione    finanziaria    da     parte     dei
          contribuenti". 
              - Il testo vigente dell'articolo  37  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1986, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 37. (Controllo delle dichiarazioni) 
              Gli uffici  delle  imposte  procedono,  sulla  base  di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative,
          al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione  dei
          soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla  scorta
          dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei  precedenti
          articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt.
          6 e  7,  di  quelli  raccolti  e  comunicati  dall'anagrafe
          tributaria e delle informazioni di cui  siano  comunque  in
          possesso.  I   criteri   selettivi   per   l'attivita'   di
          accertamento di cui al periodo precedente, compresa  quella
          a mezzo di studi di settore, sono rivolti  prioritariamente
          nei  confronti   dei   soggetti   diversi   dalle   imprese
          manifatturiere che svolgono  la  loro  attivita'  in  conto
          terzi per altre imprese in misura non inferiore al  90  per
          cento. 
              In base ai risultati dei  controlli  e  delle  ricerche
          effettuati gli uffici delle imposte provvedono,  osservando
          le disposizioni dei successivi articoli, agli  accertamenti
          in  rettifica  delle  dichiarazioni   presentate   e   agli
          accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno
          omesso la dichiarazione. 
              In sede di rettifica o di accertamento  d'ufficio  sono
          imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
          altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla  base  di
          presunzioni gravi, precise e concordanti, che  egli  ne  e'
          l'effettivo possessore per interposta persona. 
              Il contribuente  puo'  comunque  richiedere  un  parere
          all'amministrazione  in   ordine   all'applicazione   delle
          disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto,  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  1,  lettera  a),  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              Le persone  interposte,  che  provino  di  aver  pagato
          imposte in relazione a redditi successivamente imputati,  a
          norma del  comma  terzo,  ad  altro  contribuente,  possono
          chiederne  il  rimborso.   L'amministrazione   procede   al
          rimborso  dopo  che  l'accertamento,  nei   confronti   del
          soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in  misura
          non  superiore  all'imposta  effettivamente   percepita   a
          seguito di tale accertamento.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 108  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi) 
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
          nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre  il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei   beni
          acquisiti  in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche   sono
          calcolate sul costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
          si applica l'articolo 88, comma 3. 
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o  in
          quote  costanti  nell'esercizio  stesso   e   nei   quattro
          successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili  nel
          periodo  d'imposta  di  sostenimento  se   rispondenti   ai
          requisiti di inerenza e congruita'  stabiliti  con  decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in
          funzione della natura e della  destinazione  delle  stesse,
          del  volume  dei   ricavi   dell'attivita'   caratteristica
          dell'impresa e dell'attivita' internazionale  dell'impresa.
          Sono  comunque  deducibili  le  spese   relative   a   beni
          distribuiti gratuitamente di valore unitario non  superiore
          a euro 50. 
              3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse  da
          quelle considerate nei commi 1  e  2  sono  deducibili  nel
          limite della  quota  imputabile  a  ciascun  esercizio.  Le
          medesime  spese,  non  capitalizzabili  per   effetto   dei
          principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute  e  nei
          quattro successivi. 
              4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese   di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi. 
              4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  comma  2,  il   contribuente   puo'   interpellare
          l'amministrazione, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera a), in ordine alla  qualificazione  di  determinate
          spese,  sostenute   dal   contribuente,   tra   quelle   di
          pubblicita'  e  di  propaganda   ovvero   tra   quelle   di
          rappresentanza.". 
              - Il testo vigente dell'articolo  84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 84. (Riporto delle perdite) 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
                a) 
                b) le partecipazioni siano relative  a  societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'articolo 2425 del codice civile, superiore  al  40  per
          cento di quello risultante dalla  media  degli  ultimi  due
          esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.". 
              - Il testo vigente del comma 7  dell'articolo  172  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 172. (Fusione di societa') 
              (Omissis). 
              7. Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore,   dalla   situazione   patrimoniale    di    cui
          all'articolo 2501-quater del  codice  civile,  senza  tener
          conto dei conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi
          ventiquattro mesi anteriori alla data cui si  riferisce  la
          situazione stessa, e sempre che dal conto  economico  della
          societa'  le  cui  perdite   sono   riportabili,   relativo
          all'esercizio precedente a quello  in  cui  la  fusione  e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita' caratteristica, e un ammontare  delle  spese
          per  prestazioni   di   lavoro   subordinato   e   relativi
          contributi, di cui all'articolo  2425  del  codice  civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli  ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i   predetti
          versamenti non si comprendono i contributi erogati a  norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o quote della societa' la cui perdita e' riportabile  erano
          possedute dalla societa' incorporante o da  altra  societa'
          partecipante alla  fusione,  la  perdita  non  e'  comunque
          ammessa in diminuzione fino  a  concorrenza  dell'ammontare
          complessivo della  svalutazione  di  tali  azioni  o  quote
          effettuata ai fini della determinazione del  reddito  dalla
          societa' partecipante o dall'impresa  che  le  ha  ad  essa
          cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita  e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti fiscali della fusione ai  sensi  del  comma  9,  le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai soggetti che partecipano alla fusione  in  relazione  al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data antecedente a quella di efficacia  giuridica  della
          fusione. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
          anche agli interessi indeducibili  oggetto  di  riporto  in
          avanti di cui al comma  4  dell'articolo  96.  Al  fine  di
          disapplicare  le  disposizioni  del   presente   comma   il
          contribuente   interpella   l'amministrazione   ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
              8.  Il  reddito  delle  societa'  fuse  o   incorporate
          relativo al periodo compreso tra l'inizio  del  periodo  di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,  secondo  le   disposizioni   applicabili   in
          relazione al tipo di societa', in base alle  risultanze  di
          apposito conto economico. 
              9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai  fini  delle
          imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano  da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate o a quella, se piu'  prossima,  in  cui  si  e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento, inclusi quelli relativi agli acconti  d'imposta
          ed alle ritenute operate su redditi  altrui,  dei  soggetti
          che si estinguono per effetto  delle  operazioni  medesime,
          sono adempiuti dagli stessi  soggetti  fino  alla  data  di
          efficacia della fusione ai  sensi  dell'articolo  2504-bis,
          comma 2, del codice civile; successivamente a tale data,  i
          predetti  obblighi  si  intendono  a  tutti   gli   effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione . 
              10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita', le condizioni e i termini ivi  stabiliti,  anche
          dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione  per
          ottenere il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 109  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 109. (Norme generali sui componenti  del  reddito
          d'impresa) 1. I ricavi, le spese  e  gli  altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                b) i corrispettivi delle prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                c) per le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87 (631). 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              3-sexies. Al fine di disapplicare  le  disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                b) quelli che pur non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
                a)   su   titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                b) relativamente  ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              - Il testo vigente  dell'articolo  30  della  legge  30
          dicembre  1994,  n.  724,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 
              (Omissis). 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-ter, del  decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. 
              4-quater. Il contribuente che  ritiene  sussistenti  le
          condizioni di cui al  comma  4-bis  ma  non  ha  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
          avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
          darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              (Omissis).". 
              - Il testo vigente del  comma  8  dell'articolo  1  del
          decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dal seguente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. (Aiuto alla crescita economica) 
              (Omissis). 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita'  antielusiva  specifica.  Il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000,  recante
          lo  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  al  fine   di
          dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
          antielusiva  specifica   le   operazioni   effettuate   non
          comportano duplicazioni del beneficio di  cui  al  presente
          articolo. Il contribuente che intende fruire del  beneficio
          ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva deve separatamente  indicare  nella  dichiarazione
          dei  redditi  gli   elementi   conoscitivi   indicati   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.". 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. (Modificazioni allo Statuto  dei  diritti  del
          contribuente) 
              1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3. Le norme tributarie che, allo scopo  di  contrastare
          comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,
          crediti d'imposta o altre posizioni  soggettive  altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate qualora il  contribuente  dimostri  che  nella
          particolare fattispecie tali effetti  elusivi  non  possono
          verificarsi.  A  tal  fine   il   contribuente   interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. Resta ferma la  possibilita'  del
          contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al  primo
          periodo   anche   ai   fini   dell'accertamento   in   sede
          amministrativa e contenziosa. 
              4. (Omissis). 
              5. (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 10-bis della citata  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e' il seguente: 
              "Art. 10-bis.  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o
          elusione fiscale). 
              1. Configurano abuso del diritto una o piu'  operazioni
          prive di sostanza economica che, pur nel  rispetto  formale
          delle norme  fiscali,  realizzano  essenzialmente  vantaggi
          fiscali  indebiti.  Tali  operazioni  non  sono  opponibili
          all'amministrazione  finanziaria,  che  ne   disconosce   i
          vantaggi determinando i tributi sulla base  delle  norme  e
          dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto  versato  dal
          contribuente per effetto di dette operazioni. 
              2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
                a) operazioni prive di sostanza  economica  i  fatti,
          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei
          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi
          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in
          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle
          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro
          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti
          giuridici a normali logiche di mercato; 
                b) vantaggi fiscali indebiti i  benefici,  anche  non
          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle
          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
              3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le
          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che
          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o
          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
          del contribuente. 
              4. Resta ferma la liberta' di scelta  del  contribuente
          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra
          operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 
              5. Il contribuente puo' proporre  interpello  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se  le
          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
              6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
          nei termini stabiliti per i singoli  tributi,  l'abuso  del
          diritto e' accertato con apposito atto, preceduto,  a  pena
          di  nullita',  dalla  notifica  al  contribuente   di   una
          richiesta di chiarimenti da fornire  entro  il  termine  di
          sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i  quali
          si ritiene configurabile un abuso del diritto. 
              7.  La   richiesta   di   chiarimenti   e'   notificata
          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo  60
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il  termine
          di  decadenza  previsto  per  la  notificazione   dell'atto
          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti
          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al
          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di
          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta
          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente
          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
          dei sessanta giorni. 
              8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto
          impositivo e' specificamente motivato, a pena di  nullita',
          in  relazione  alla  condotta  abusiva,  alle  norme  o  ai
          principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali  realizzati,
          nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine
          di cui al comma 6. 
              9.  L'amministrazione   finanziaria   ha   l'onere   di
          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non
          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai
          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare
          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 
              10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi
          accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti  in
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   68   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e,   successive
          modificazioni, e dell'articolo 19,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate  le
          disposizioni del  presente  articolo  possono  chiedere  il
          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni
          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti
          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,
          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o
          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle
          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli
          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali
          procedure. 
              12. In sede di accertamento l'abuso  del  diritto  puo'
          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono
          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di
          specifiche disposizioni tributarie. 
              13. Le operazioni  abusive  non  danno  luogo  a  fatti
          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta
          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
          tributarie.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 14. (Esenzione degli utili e delle perdite  delle
          stabili organizzazioni di imprese residenti) 
              1. Al testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  dopo  l'articolo  168-bis  e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art. 168-ter (Esenzione degli utili  e  delle  perdite
          delle stabili organizzazioni di imprese residenti) 
              1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo'
          optare  per  l'esenzione  degli  utili  e   delle   perdite
          attribuibili a  tutte  le  proprie  stabili  organizzazioni
          all'estero. 
              2.  L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al
          momento di costituzione della stabile  organizzazione,  con
          effetto dal medesimo periodo d'imposta. 
              3. Quando la stabile organizzazione e'  localizzata  in
          Stati o territori inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
          emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4,  o  quando  la
          stabile organizzazione e' localizzata in stati o  territori
          diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente
          le condizioni di cui al comma 8-bis del  medesimo  articolo
          167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente
          a tali stabili organizzazioni, a condizione  che  ricorrano
          le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
          citato articolo. 
              4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al  comma
          1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
          delle esimenti richiamate  nel  comma  3,  le  disposizioni
          dell'articolo 167. 
              5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
          con riferimento alle stabili organizzazioni  per  le  quali
          sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo
          167,  si  applicano,  sussistendone   le   condizioni,   le
          disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. 
              6.  Per  le  stabili  organizzazioni  gia'   esistenti,
          l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
          secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,  con
          effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso  a  quello   di
          esercizio  della  stessa.  L'esercizio   dell'opzione   non
          determina  in  se'  alcun   realizzo   di   plusvalenze   e
          minusvalenze. 
              7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica  separatamente
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
          attribuibili a ciascuna stabile organizzazione  nei  cinque
          periodi  d'imposta  antecedenti   a   quello   di   effetto
          dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale  netta,  gli
          utili    successivamente    realizzati    dalla     stabile
          organizzazione sono imponibili  fino  a  concorrenza  della
          stessa. Dall'imposta  dovuta  si  scomputano  le  eventuali
          eccedenze positive di imposta estera riportabili  ai  sensi
          dell'articolo 165, comma 6. 
              8. Le disposizioni del comma  7  relative  al  recupero
          delle   perdite    fiscali    pregresse    della    stabile
          organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
          qualsiasi titolo la stabile organizzazione  o  parte  della
          stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
          di cui al comma 1. 
              9. L'impresa cedente indica nell'atto di  trasferimento
          della  stabile  organizzazione  o  di  parte  della  stessa
          l'ammontare dell'eventuale perdita netta  realizzata  dalla
          medesima  stabile   organizzazione   nei   cinque   periodi
          d'imposta precedenti al trasferimento. 
              10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
          stabile  organizzazione  va  separatamente  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della  sua
          determinazione valgono i criteri di cui  all'articolo  152,
          anche  con  riferimento  alle  transazioni  intercorse  tra
          l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra
          quest'ultima e le altre imprese  del  medesimo  gruppo.  Si
          applicano   le   disposizioni    dell'articolo    26    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 
              11.  Nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
          correttezza e collaborazione cui deve essere improntato  il
          rapporto  con  il  contribuente,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul  proprio
          sito  le  fattispecie  ritenute  elusive  delle  precedenti
          disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.". 
              2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  disciplinate
          le relative modalita' applicative. 
              4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          agli articoli 165 e 168-ter del testo unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'impresa  residente
          nel territorio  dello  Stato  puo'  interpellare  l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          a), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  in  merito  alla
          sussistenza di una stabile  organizzazione  all'estero,  da
          valutarsi anche in base  ai  criteri  previsti  da  accordi
          internazionali  contro  le  doppie  imposizioni,   ove   in
          vigore.".