Art. 8
Disposizioni attuative e regole procedurali
1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da
emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze e indicati
gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui
perverranno le risposte, le modalita' di comunicazione delle
medesime, nonche' ogni altra regola concernente la procedura.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I.
3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente
Titolo I.
4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione del
provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni
procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.