Art. 10 
 
 
                              Confisca 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  12-bis  (Confisca).  - 1.  Nel  caso  di   condanna   o   di
applicazione  della  pena  su   richiesta   delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei  delitti
previsti dal presente decreto, e' sempre  ordinata  la  confisca  dei
beni che  ne  costituiscono  il  profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non  e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha  la  disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 
  2. La confisca non opera  per  la  parte  che  il  contribuente  si
impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso
di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.».