Art. 12 
 
 
                        Circostanze del reato 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai  casi  di  non
punibilita', le pene per i delitti di cui al  presente  decreto  sono
diminuite fino alla meta' e  non  si  applicano  le  pene  accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione  di  apertura
del  dibattimento  di  primo  grado,  i  debiti  tributari,  comprese
sanzioni amministrative e  interessi,  sono  stati  estinti  mediante
integrale pagamento degli  importi  dovuti,  anche  a  seguito  delle
speciali  procedure  conciliative  e  di  adesione   all'accertamento
previste dalle norme tributarie. 
  2. Per i delitti di cui al presente  decreto  l'applicazione  della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  puo'
essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di  cui
al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve  le  ipotesi
di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 
  3. Le pene stabilite per  i  delitti  di  cui  al  titolo  II  sono
aumentate della  meta'  se  il  reato  e'  commesso  dal  concorrente
nell'esercizio dell'attivita' di  consulenza  fiscale  svolta  da  un
professionista  o  da  un  intermediario   finanziario   o   bancario
attraverso l'elaborazione o  la  commercializzazione  di  modelli  di
evasione fiscale.».