Art. 13 
 
 
        Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito 
         di procedimenti penali relativi a delitti tributari 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni  sequestrati).  -  1.  I
beni sequestrati nell'ambito  dei  procedimenti  penali  relativi  ai
delitti  previsti  dal  presente  decreto  e  a  ogni  altro  delitto
tributario, diversi dal denaro e  dalle  disponibilita'  finanziarie,
possono  essere  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in   custodia
giudiziale,  agli  organi  dell'amministrazione  finanziaria  che  ne
facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 
  2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e   dell'articolo   2   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».