Art. 5 
 
 
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
               74, in materia di omessa dichiarazione 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  non  presenta,
essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni  relative  a   dette
imposte, quando l'imposta  evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E'  punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni  chiunque  non
presenta,  essendovi  obbligato,  la   dichiarazione   di   sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore
ad euro cinquantamila."; 
    b) al comma 2, le parole: "dal comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 1 e 1-bis". 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  vigente  dell'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito  con  la
          reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al
          fine di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore
          aggiunto, non  presenta,  essendovi  obbligato,  una  delle
          dichiarazioni relative a dette  imposte,  quando  l'imposta
          evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle  singole
          imposte ad euro cinquantamila. 
              1.bis. E' punito con la reclusione da  un  anno  e  sei
          mesi  a  quattro  anni  chiunque  non  presenta,  essendovi
          obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta,  quando
          l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro
          cinquantamila. 
              2. Ai fini della disposizione prevista dai  commi  1  e
          1-bis non si considera omessa la  dichiarazione  presentata
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  o  non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto.".