Art. 6 Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti contabili 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 10 del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.".