Art. 6 
 
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia  di  occultamento  o  di  distruzione  di  documenti
  contabili 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al
comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.". 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo vigente  dell'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  10  (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
          reato, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a
          sei anni chiunque,  al  fine  di  evadere  le  imposte  sui
          redditi  o  sul  valore  aggiunto,  ovvero  di   consentire
          l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
          le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria
          la  conservazione,   in   modo   da   non   consentire   la
          ricostruzione dei redditi o del volume di affari.".