Art. 9 
 
Modifica dell'articolo 10-quater del  decreto  legislativo  10  marzo
  2000, n. 74, in materia di indebita compensazione 
  1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
74, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1.  E'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  crediti  non  spettanti,  per  un
importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti inesistenti per un importo annuo superiore  ai  cinquantamila
euro.».