IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e
le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in,
particolare, l'art. 8, recante principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2014/59/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale
determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un
unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori
generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della
principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente
all'organo amministrativo;
c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale
europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal
Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera
per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di
vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di
risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di
vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un
soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di uno
o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di
una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei
diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal
Titolo IV, Capo IV, Sezione III;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del Testo Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli
altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di
classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi
dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre
partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o
una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita
all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o
gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di
riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o
gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o
passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti
differenziali a termine (forward), compresi i contratti per
l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data
futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o
interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti
(spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni,
indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci,
variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai
punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei
derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del
prestito e' pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1,
2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti
relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo
Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari,
o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di
specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi;
costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del Testo Unico Bancario, sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia
dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo
Unico Bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i
prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier
2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi
del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire,
detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre
partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o
attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a
risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati
all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di
risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un
evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la
cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu'
Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la
stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita'
o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con
particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi
o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato,
la domenica o le festivita' pubbliche;
dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione
accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento
titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle
negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita'
e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate,
di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui
fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle
parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo
per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal
beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la
sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte
di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto
dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di
risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi
dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei
poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico
Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri
di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di
cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una
societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi
strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano
e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone
che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni,
societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni
a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello
monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato
il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia
adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio
di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni
strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai
sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del
codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile,
nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di
acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri
strumenti finanziari;
qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non
computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivita' e di
uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di
applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1;
rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il
diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e'
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia
con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di
garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di
vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di
cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure
previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati
nell'articolo 21;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico
Bancario;
aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare, come
definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento
avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n.
575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di
investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta
i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al
Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo
2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n.
909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo
riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai
sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate
ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'articolo
59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una
societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV,
Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le
attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a
risoluzione o di un ente-ponte;
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno
finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a
livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per
mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la
solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione
Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione
Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di
attuazione;
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli
strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata
significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di
debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito
e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28
novembre 2015 si procedera' alla ripubblicazione del testo
del presente decreto legislativo corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092.