Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa'
appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del
Testo Unico Bancario;
c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi
dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza
consolidata in un altro Stato membro.