IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; Vista la procedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione rispetto alla normativa italiana relativa allo svolgimento della professione di guida turistica; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con cui e' stato modificato l'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, prevedendo che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo siano individuati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 recante "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97"; Rilevato che con riferimento ad un primo schema di decreto ministeriale recante "l'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico nonche' il procedimento di rilascio della stessa abilitazione" era gia' stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2014; Considerato tuttavia che in ragione dell'esigenza, manifestata da parte delle categorie interessate, di approfondire alcuni punti dello schema di decreto, si e' ritenuto opportuno sospendere l'iter procedurale volto al perfezionamento dell'atto; Considerato che questo Ministero, all'esito di numerose riunioni, svolte anche in sede tecnica presso la Conferenza Unificata, ha apportato alcune modifiche al testo del decreto, limitatamente ai soli profili della disciplina del regime transitorio e della salvaguardia di taluni servizi di accoglienza del pubblico nell'ambito dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2015, relativamente alla individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione; Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto reca l'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti, individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sentita la Conferenza Unificata, nonche' il procedimento di rilascio della stessa abilitazione.