L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 7 marzo 2016; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
Testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo»; 
  Rilevato che con decreto del Presidente  della  Repubblica  del  15
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, e' stato indetto per  il  giorno
17 aprile 2016 il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione
parziale del comma  17,  terzo  periodo,  dell'art.  6,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
sostituito dall'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016),  in  materia  di
durata delle autorizzazioni per le esplorazioni  e  le  trivellazioni
dei giacimenti in mare gia' rilasciate, limitatamente  alle  seguenti
parole: «per la durata di vita utile  del  giacimento,  nel  rispetto
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione  referendaria
del 17 aprile 2016 relativa all'abrogazione parziale  del  comma  17,
terzo periodo, dell'art. 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 1, comma
239, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2016), e si applicano nei confronti  delle  emittenti  che
esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata
e della stampa quotidiana e periodica. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria di cui alla presente delibera  con  altre
consultazioni  elettorali  o  referendarie,  saranno   applicate   le
disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,
relative a ciascun tipo di consultazione. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.