Art. 2 
 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento  si  intendono  per  soggetti
politici: 
    a) i delegati dei Consigli  regionali  presentatori  del  quesito
referendario; 
    b) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un  ramo
del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche che abbiano eletto
con un  proprio  simbolo  almeno  due  rappresentanti  al  Parlamento
europeo; 
    c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi  collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche  di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di  cui
alla lett. b) che abbiano  un  interesse  obiettivo  e  specifico  al
quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione  di
voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti
entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  2.  Entro  cinque  giorni  non  festivi  successivi  alla  data  di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1 rendono  nota
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro  intenzione
di  partecipare  ai  programmi  di  comunicazione  politica  e   alla
trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la  propria
posizione a favore o  contro  il  quesito  referendario.  L'Autorita'
pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti di  cui
al precedente comma 1 cosi' individuati. 
  3. Per il quesito in relazione al quale  intendano  intervenire,  i
soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), indicano  se  il  loro
rappresentante sosterra' la posizione favorevole o  quella  contraria
ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da
sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.