Art. 2 Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici: a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario; b) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche che abbiano eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. b) che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 cosi' individuati. 3. Per il quesito in relazione al quale intendano intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.