IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  DEL  MARE,
IL MINISTRO DELLE  INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI,  IL  MINISTRO  DELLO
            SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva n. 1991/676/CE del  Consiglio  del  12  dicembre
1991,  relativa  alla  protezione   delle   acque   dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
  Vista la direttiva n.  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  18  dicembre  2006,  concernente  la   registrazione,
valutazione, autorizzazione e  restrizione  delle  sostanze  chimiche
(REACH)  e  l'istituzione  dell'Agenzia  europea  per   le   sostanze
chimiche; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 
  Visto, l'art. 2,  paragrafo  1,  lettera  f),  della  direttiva  n.
2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  novembre
2008, che disciplina l'esclusione dall'ambito di  applicazione  della
direttiva delle «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo  2,
lettera b), paglia e altro materiale agricolo  o  forestale  naturale
non pericoloso utilizzati nell'attivita' agricola, nella selvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa mediante  processi  o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana»; 
  Visto l'art. 2, paragrafo 2, lettera b), della citata direttiva  n.
2008/98/CE, che esclude dal campo di  applicazione  della  direttiva,
qualora contemplati da altra normativa comunitaria, i  «sottoprodotti
di origine animale, compresi i prodotti trasformati  contemplati  dal
regolamento   (CE)   n.   1774/2002,   eccetto    quelli    destinati
all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un
impianto di produzione di biogas o compostaggio»; 
  Visto il considerando n. 12 del regolamento (UE) n. 142/2011  della
Commissione del 25 febbraio 2011, secondo cui  «nell'interesse  della
coerenza  della  legislazione  dell'Unione,  i   processi   volti   a
trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti  derivati  in
biogas o in compost devono essere conformi alle norme  sanitarie  del
presente regolamento, nonche' alle misure di tutela ambientale di cui
alla direttiva 2008/98/CE» e che tale conformita' si  deve  intendere
riferita anche alle misure di tutela da rispettare per sottoporre  un
residuo di produzione al regime dei sottoprodotti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
forestali del 13 settembre 1999,  recante  «Approvazione  dei  metodi
ufficiali di analisi chimica del suolo»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 1999, 248; 
  Visto il decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  del  19
aprile 1999,  recante  «Approvazione  del  codice  di  buona  pratica
agricola», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1999, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare i Titoli  III  e  IV  della
Parte Terza recante la «Tutela dei corpi idrici  e  disciplina  degli
scarichi» e la Parte Quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»; 
  Visto l'art. 185, commi 1, lettera f), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'art. 2, paragrafo 1, lettera
f),  della   direttiva   2008/98/CE,   che   determina   l'esclusione
dall'ambito  di  applicazione  della   Parte   Quarta   del   decreto
legislativo delle materie fecali non contemplate al comma  2  lettera
b) del medesimo art. 185, nonche' di  paglia,  sfalci  e  potature  e
altro  materiale  agricolo  o  forestale  naturale   non   pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione  di
energia  da  tale  biomassa  mediante  processi  o  metodi  che   non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana; 
  Visto l'art. 185, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'art. 2, paragrafo 2, lettera
b),  della  direttiva  2008/98/CE,   che   esclude   dall'ambito   di
applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo medesimo,  in
quanto regolati da  altre  disposizioni  normative  comunitarie,  ivi
incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti
di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati  dal
regolamento   (CE)   n.   1774/2002,   eccetto    quelli    destinati
all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un
impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 
  Visto che, ai  sensi  dell'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  f),  e
paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, come recepito
dall'art. 185, comma 1, lettera  f),  e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  materie  fecali  sono
escluse dal  campo  di  applicazione  della  disciplina  europea  sui
rifiuti, sia in qualita' di sottoprodotti di origine animale  e  come
tali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009, sia in tutti gli
altri casi di utilizzo nell'attivita' agricola, nella selvicoltura  o
per la produzione di energia  mediante  processi  o  metodi  che  non
danneggiano l'ambiente, ne' mettono in pericolo la salute  umana,  in
virtu' dell'esclusione di  carattere  generale  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  in  particolare
l'art.  52,  comma  2-bis,  ai  sensi  del   quale   e'   considerato
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, «il digestato ottenuto in impianti  aziendali  o
interaziendali dalla digestione anaerobica,  eventualmente  associata
anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti  di
allevamento  o  residui  di  origine   vegetale   o   residui   delle
trasformazioni  o  delle  valorizzazioni  delle  produzioni  vegetali
effettuate dall'agro-industria, conferiti come  sottoprodotti,  anche
se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici» e prevede che
«con decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, sono  definite  le  caratteristiche  e  le
modalita' di impiego del digestato equiparabile, per  quanto  attiene
agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di  uso,  ai  concimi  di
origine  chimica,  nonche'  le  modalita'  di  classificazione  delle
operazioni  di   disidratazione,   sedimentazione,   chiarificazione,
centrifugazione ed essiccatura»; 
  Visto l'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE  e  individua  i
requisiti al ricorrere dei quali una sostanza od oggetto derivante da
un processo di produzione puo' essere classificato "sottoprodotto", e
come tale essere escluso dall'ambito di applicazione della disciplina
sui rifiuti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano, che abroga e sostituisce  il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visti in particolare gli articoli  3,  numeri  20)  e  22),  4,  9,
lettera a), 13, paragrafo 1, lettere e) e f), 14, lettere  f)  e  l),
15, paragrafo 1, lettere c) e i), 21, 22, 23, 24 e 32 del regolamento
(CE) n. 1069/2009,  che  includono  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento  medesimo  lo  stallatico  e   disciplinano   l'uso   dei
sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e  l'uso
dei residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas,
nonche' gli obblighi di controllo,  tracciabilita',  registrazione  e
riconoscimento a carico degli operatori; 
  Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le  Autonomie
locali sul documento recante: «Linee  guida  per  l'applicazione  del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non  destinati  al  consumo
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»; 
  Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574, recante  «Nuove  norme  in
materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione  e  di
scarichi  dei  frantoi   oleari»   che   disciplina   l'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 6 luglio 2005, recante «Criteri e le norme tecniche generali  per
la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque  di
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui  all'art.  38
del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n.  152»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166; 
  Visto l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 112 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio,
delle attivita' produttive, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
stabilisce con proprio decreto i criteri e le norme tecniche generali
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,  delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 novembre 1996, n.  574,  nonche'  dalle  acque  reflue
provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7,  lettere  a),
b) e c), e da piccole aziende agroalimentari; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti  a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per  la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999,  n.  152»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109; 
  Ritenuto  di  procedere  all'aggiornamento  dei  criteri  e   norme
tecniche generali definiti con il decreto ministeriale 7 aprile 2006,
sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione
dei programmi di azione elaborati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome sulla base di quanto previsto nel medesimo decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 27 novembre 2014 sullo schema di decreto «Criteri  e
norme    tecniche    generali    per    la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e  delle
acque reflue di cui all'art. 112 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione  agronomica
del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134»; 
  Vista la notifica da parte del Ministero dello  sviluppo  economico
dello schema di decreto alla Commissione europea  per  il  preventivo
esame come "norma tecnica", ai sensi della direttiva n. 98/34/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; 
  Visto il parere circostanziato della Commissione, emesso  ai  sensi
dell'art. 6, paragrafo 2,  della  direttiva  (UE)  n.  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, con il quale
la  Commissione  ha   rilevato   che   l'art.   32   «Condizioni   di
equiparabilita' del digestato ai concimi di  origine  chimica»  dello
schema notificato, non e' conforme alle disposizioni della  direttiva
nitrati; 
  Ritenuto di dover recepire il parere della Commissione e  di  dover
quindi eliminare l'art. 32 ed il connesso art.  33  dello  schema  di
decreto; 
  Vista la presa d'atto da parte della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella  seduta  dell'11  febbraio  2016,  delle  modifiche
apportate al presente decreto a  seguito  del  parere  circostanziato
della Commissione europea. 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota n. 3978/GAB del 19 febbraio 2016,  del
Ministro della salute con nota n. 1766  del  24  febbraio  2016,  del
Ministro dello sviluppo economico con nota n. 4728  del  24  febbraio
2016 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota  n.
6956 del 22 febbraio 2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Finalita' e principi generali 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri  e  le  norme  tecniche
generali  per  l'utilizzazione  agronomica  dei  materiali  e   delle
sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2, al fine di  consentire  alle
sostanze nutritive ed ammendanti in essi  contenute  di  svolgere  un
ruolo utile al suolo agricolo,  realizzando  un  effetto  concimante,
ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto  di
utilizzazione agronomica, in conformita' ai fabbisogni quantitativi e
temporali delle colture. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di  cui
al comma 1, ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei
criteri e norme tecniche  generali  previsti  nel  presente  decreto,
garantendo la tutela dei corpi idrici e del  suolo,  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  3.  Il  presente  decreto  si  integra  con  l'applicazione   delle
disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ed in particolare del  Capo  I  del  Titolo  III  recante  la
disciplina delle «Aree richiedenti specifiche misure  di  prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento», e delle disposizioni della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative  agli
impianti di allevamento intensivo di cui al punto  6.6  dell'allegato
VIII alla medesima Parte Seconda. 
  4. Fatte salve le previsioni dell'art. 92 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  e  del  Titolo  V  del   presente   decreto,
l'applicazione  delle  prescrizioni  del  codice  di  buona   pratica
agricola, sono raccomandate anche nelle zone non vulnerabili. 
  5.   E'   fatta   comunque   salva   l'applicazione   delle   norme
igienico-sanitarie, di tutela  ambientale  ed  urbanistiche  comunque
applicabili. 
  6. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche
in ragione di  particolari  situazioni  locali  e  sulla  base  delle
indicazioni delle Autorita' di bacino competenti,  possono  prevedere
discipline piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto. 
  7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto   in
conformita' ai rispettivi statuti e norme di attuazione, nel rispetto
delle competenze speciali loro riconosciute.