IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; Visto, l'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attivita' agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»; Visto l'art. 2, paragrafo 2, lettera b), della citata direttiva n. 2008/98/CE, che esclude dal campo di applicazione della direttiva, qualora contemplati da altra normativa comunitaria, i «sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio»; Visto il considerando n. 12 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, secondo cui «nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonche' alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/CE» e che tale conformita' si deve intendere riferita anche alle misure di tutela da rispettare per sottoporre un residuo di produzione al regime dei sottoprodotti; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 13 settembre 1999, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1999, 248; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, recante «Approvazione del codice di buona pratica agricola», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1999, n. 102; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare i Titoli III e IV della Parte Terza recante la «Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi» e la Parte Quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»; Visto l'art. 185, commi 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, che determina l'esclusione dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo delle materie fecali non contemplate al comma 2 lettera b) del medesimo art. 185, nonche' di paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana; Visto l'art. 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'art. 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE, che esclude dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo medesimo, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; Visto che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, come recepito dall'art. 185, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le materie fecali sono escluse dal campo di applicazione della disciplina europea sui rifiuti, sia in qualita' di sottoprodotti di origine animale e come tali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009, sia in tutti gli altri casi di utilizzo nell'attivita' agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, ne' mettono in pericolo la salute umana, in virtu' dell'esclusione di carattere generale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 52, comma 2-bis, ai sensi del quale e' considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici» e prevede che «con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura»; Visto l'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE e individua i requisiti al ricorrere dei quali una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione puo' essere classificato "sottoprodotto", e come tale essere escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Visti in particolare gli articoli 3, numeri 20) e 22), 4, 9, lettera a), 13, paragrafo 1, lettere e) e f), 14, lettere f) e l), 15, paragrafo 1, lettere c) e i), 21, 22, 23, 24 e 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009, che includono nel campo di applicazione del regolamento medesimo lo stallatico e disciplinano l'uso dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e l'uso dei residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas, nonche' gli obblighi di controllo, tracciabilita', registrazione e riconoscimento a carico degli operatori; Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»; Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574, recante «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» che disciplina l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005, recante «Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166; Visto l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni; Visto che, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109; Ritenuto di procedere all'aggiornamento dei criteri e norme tecniche generali definiti con il decreto ministeriale 7 aprile 2006, sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione dei programmi di azione elaborati dalle regioni e dalle province autonome sulla base di quanto previsto nel medesimo decreto; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2014 sullo schema di decreto «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Vista la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dello schema di decreto alla Commissione europea per il preventivo esame come "norma tecnica", ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; Visto il parere circostanziato della Commissione, emesso ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, con il quale la Commissione ha rilevato che l'art. 32 «Condizioni di equiparabilita' del digestato ai concimi di origine chimica» dello schema notificato, non e' conforme alle disposizioni della direttiva nitrati; Ritenuto di dover recepire il parere della Commissione e di dover quindi eliminare l'art. 32 ed il connesso art. 33 dello schema di decreto; Vista la presa d'atto da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'11 febbraio 2016, delle modifiche apportate al presente decreto a seguito del parere circostanziato della Commissione europea. Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 3978/GAB del 19 febbraio 2016, del Ministro della salute con nota n. 1766 del 24 febbraio 2016, del Ministro dello sviluppo economico con nota n. 4728 del 24 febbraio 2016 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 6956 del 22 febbraio 2016. Decreta: Art. 1 Finalita' e principi generali 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformita' ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti nel presente decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della normativa vigente. 3. Il presente decreto si integra con l'applicazione delle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la disciplina delle «Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento», e delle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla medesima Parte Seconda. 4. Fatte salve le previsioni dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del Titolo V del presente decreto, l'applicazione delle prescrizioni del codice di buona pratica agricola, sono raccomandate anche nelle zone non vulnerabili. 5. E' fatta comunque salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili. 6. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche in ragione di particolari situazioni locali e sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino competenti, possono prevedere discipline piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e norme di attuazione, nel rispetto delle competenze speciali loro riconosciute.