Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 112, commi  1
e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  criteri  e  le
norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica  dei  seguenti
materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: 
    a) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3,  comma  1,
lettera c), del presente decreto; 
    b) acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1,  lettera  f),
del presente decreto. 
  2. Il presente decreto disciplina, altresi', ai sensi dell'art. 52,
comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la  produzione,  le
caratteristiche  di  qualita',  e  l'utilizzazione   agronomica   del
digestato. 
  3. L'utilizzazione agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e
delle acque reflue di cui al comma 1 nonche' del digestato di cui  al
comma 2 e' esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni  di
cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme  tecniche
di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto. 
  4.  L'utilizzazione  agronomica  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari, per quanto non previsto nel presente  decreto,  resta
disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005.