Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 112, commi 1
e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le
norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti
materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:
a) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1,
lettera c), del presente decreto;
b) acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f),
del presente decreto.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', ai sensi dell'art. 52,
comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le
caratteristiche di qualita', e l'utilizzazione agronomica del
digestato.
3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue di cui al comma 1 nonche' del digestato di cui al
comma 2 e' esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche
di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.
4. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari, per quanto non previsto nel presente decreto, resta
disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005.