Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 112, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: a) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto; b) acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f), del presente decreto. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le caratteristiche di qualita', e l'utilizzazione agronomica del digestato. 3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 nonche' del digestato di cui al comma 2 e' esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto. 4. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, per quanto non previsto nel presente decreto, resta disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005.