Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame
mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare
corrente;
b) "stallatico": ai sensi dell'art. 3, numero 20) del regolamento
(CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di
allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono
assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate
dei digestati, e se provenienti dall'attivita' di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di
stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione
agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di
cui all'Allegato I, tabella 3;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti
zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai
liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad
utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai
liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del
presente decreto;
7) eventuali residui di alimenti zootecnici;
e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da
allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le
frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attivita' di
allevamento:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera
rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali
che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione
agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di
cui all'Allegato I, tabella 3;
4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati,
sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;
f) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze
pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art.
101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dalle seguenti aziende:
1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno
oppure alla silvicoltura;
2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
3) imprese dedite alle attivita' di cui ai numeri 1) e 2) che
esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente in misura prevalente
dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilita';
4) piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera m);
g) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro
produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo
irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze
nutritive e ammendanti in essi contenute;
h) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante
l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso
l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o
della frazione liquida del digestato;
i) "residui dell'attivita' agroalimentare": i residui di
produzione individuati nell'Allegato IX al presente decreto,
derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli,
effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile
o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da
processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al
regolamento (CE) n. 1907/2006;
j) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento, acque
reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle
condizioni di cui al presente decreto;
k) "accumulo di letami": deposito di letami effettuato in
prossimita', ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica,
nel rispetto delle quantita' massime e delle condizioni stabilite
all'art. 11.
l) "trattamento": qualsiasi operazione effettuata su materiali e
sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la
digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro
caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti,
fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i
rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione,
purche' senza addizione di sostanze estranee;
m) "piccole aziende agroalimentari": le aziende operanti nei
settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che
producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e
quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di
stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
n) "digestione anaerobica" (DA): processo biologico di
degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche
controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione
di digestato;
o) "digestato": materiale derivante dalla digestione anaerobica
delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22, comma 1, , da soli
e o in miscela tra loro;
p) "impianto di digestione anaerobica": l'insieme del sistema di
stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle
apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei
digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei
sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti
i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di
trattamento dei fumi, nonche' impianti ed attrezzature per la
produzione di biometano;
q) "impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al
servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato
prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui
all'art. 22, comma 1, provenienti dall'attivita' svolta dall'impresa
medesima;
r) "impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica,
diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o
le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti esclusivamente
da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con
l'impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto o che
abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata
minima pluriennale;
s) "MAS" quantita' massima di azoto efficiente ammessa per
singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile
nella condizioni di campo di una determinata area agricola,
individuata nell'Allegato X al presente decreto;
t) "destinatario": l'impresa agricola che riceve i materiali e le
sostanze di cui al presente decreto destinate all'utilizzazione
agronomica su terreni di cui ha la disponibilita';
u) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale
uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli,
avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati
meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla
cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
v) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al
decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.