(( Art. 2 bis 
 
        Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo 
 
  1. Durante la fase di costituzione di gruppi  bancari  cooperativi,
gli obblighi  di  cui  all'articolo  33,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotto  dal  presente
decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, e  fino  alla  data  di
adesione della banca di credito cooperativo  ad  un  gruppo  bancario
cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo  temporaneo  delle
banche di credito cooperativo, promosso  dalla  Federazione  italiana
delle  banche  di  credito  cooperativo-casse  rurali  ed  artigiane,
mediante strumento di natura privatistica. 
  2. Il Fondo opera in piena autonomia  decisionale  quale  strumento
mutualistico-assicurativo e puo' favorire, in base a quanto  definito
nel proprio statuto, processi di consolidamento e  di  concentrazione
delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello  statuto  il
sistema contributivo,  il  limite  massimo  di  impegno  per  singolo
intervento, nonche' il limite massimo  al  richiamo  di  fondi  dalle
banche aderenti. 
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni  dalla  data  di
approvazione del relativo statuto.  Al  momento  dell'adesione  della
banca di  credito  cooperativo  al  gruppo  bancario  cooperativo,  i
pregressi impegni, le attivita' in corso e i  rapporti  giuridici  in
essere derivanti dalla  gestione  del  Fondo  vengono  assunti  dalle
banche capogruppo e dal  gruppo  di  riferimento,  sulla  base  degli
impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti  da
ciascuna banca aderente. ))