Art. 11.
(Iniziativa legislativa)
1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
« Il Senato della Repubblica puo', con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei
deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso,
la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il
termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della
Repubblica »;
b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » e' sostituita
dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva
sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti
parlamentari »;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e
d'indirizzo, nonche' di altre forme di consultazione, anche delle
formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono
disposte le modalita' di attuazione ».