Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)
1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo
comma, presentato ad una Camera, e', secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
Possono altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicita' dei lavori
delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,
per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalita'
di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai
sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni
caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli
79 e 81, sesto comma, il Governo puo' chiedere alla Camera dei
deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un
disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del
programma di governo siaiscritto con priorita' all'ordine del giorno
e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In
tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono
ridotti della meta'. Il termine puo' essere differito di non oltre
quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della
Commissione nonche' alla complessita' del disegno di legge. Il
regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalita' e i
limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneita' del
disegno di legge ».