Art. 12. 
 
 
           (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione) 
 
  1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui  all'articolo  70,  primo
comma, presentato ad  una  Camera,  e',  secondo  le  norme  del  suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera  stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
  Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei  deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e  con
votazione finale. 
  I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. 
  Possono  altresi'  stabilire  in  quali  casi  e  forme  l'esame  e
l'approvazione dei disegni di  legge  sono  deferiti  a  Commissioni,
anche permanenti, che, alla Camera dei  deputati,  sono  composte  in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento  della  sua  approvazione  definitiva,  il
disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo  o  un  decimo
dei componenti della Camera o un quinto della Commissione  richiedono
che sia  discusso  e  votato  dalla  Camera  stessa  oppure  che  sia
sottoposto alla sua approvazione finale  con  sole  dichiarazioni  di
voto. I regolamenti determinano le forme di  pubblicita'  dei  lavori
delle Commissioni. 
  La procedura normale di esame e di approvazione  diretta  da  parte
della Camera e' sempre adottata per i disegni  di  legge  in  materia
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione  legislativa,
per quelli  di  conversione  in  legge  di  decreti,  per  quelli  di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per  quelli  di
approvazione di bilanci e consuntivi. 
  Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le  modalita'
di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati  ai
sensi dell'articolo 70. 
  Esclusi i casi di cui all'articolo 70,  primo  comma,  e,  in  ogni
caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli  articoli
79 e 81, sesto comma,  il  Governo  puo'  chiedere  alla  Camera  dei
deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,  che  un
disegno di  legge  indicato  come  essenziale  per  l'attuazione  del
programma di governo siaiscritto con priorita' all'ordine del  giorno
e sottoposto alla  pronuncia  in  via  definitiva  della  Camera  dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.  In
tali casi, i termini  di  cui  all'articolo  70,  terzo  comma,  sono
ridotti della meta'. Il termine puo' essere differito  di  non  oltre
quindici giorni, in relazione  ai  tempi  di  esame  da  parte  della
Commissione nonche'  alla  complessita'  del  disegno  di  legge.  Il
regolamento della Camera dei deputati stabilisce  le  modalita'  e  i
limiti del procedimento, anche con  riferimento  all'omogeneita'  del
disegno di legge ».