Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)
1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dai seguenti:
« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di
legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale, su
ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della
Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato
della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge,
prima dei quali la legge non puo' essere promulgata. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino
ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, la legge
non puo' essere promulgata ».
2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente:
« La Corte costituzionale giudica altresi' della legittimita'
costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi
dell'articolo 73, secondo comma ».