Art. 14. 
 
 
           (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione) 
 
  1. L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puo' con messaggio motivato alle  Camere  chiedere  una  nuova
deliberazione. 
  Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto
adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la  conversione  in
legge e' differito di trenta giorni. 
  Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere  promulgata
».