Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)
1. L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto
adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in
legge e' differito di trenta giorni.
Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere promulgata
».