Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)
1. L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da
ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se e' raggiuntala maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ».