Art. 15. 
 
 
           (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione) 
 
  1. L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  «  Art.  75.  -  E'  indetto  referendum  popolare  per  deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di  un  atto  avente
forza di legge,  quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o
cinque Consigli regionali. 
  Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di  autorizzazione  a  ratificare  trattati
internazionali. 
  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. 
  La proposta soggetta a referendum e' approvata  se  ha  partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata  da
ottocentomila  elettori,  la  maggioranza  dei  votanti  alle  ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se e'  raggiuntala  maggioranza
dei voti validamente espressi. 
  La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ».