Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « disposta con legge »;
b) al secondo comma, le parole: « alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono » sono
sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati, anche quando
la funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due
Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente
convocata e si riunisce »;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a
norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione »;
2) al secondo periodo, le parole: « Le Camere possono » sono
sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge
» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con forza
di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto
comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti
aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei
disegni di legge di conversione dei decreti e' disposto dal Senato
della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla
Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere
deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno
di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni
dalla presentazione.
Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei
decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all'oggetto o alle finalita' del decreto ».