Art. 16. 
 
 
         (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 
 
  1. All'articolo 77 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «  delle  Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « disposta con legge »; 
  b) al secondo comma,  le  parole:  «  alle  Camere  che,  anche  se
sciolte,  sono  appositamente  convocate  e  si  riuniscono  »   sono
sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati,  anche  quando
la funzione  legislativa  e'  esercitata  collettivamente  dalle  due
Camere. La Camera dei deputati, anche se  sciolta,  e'  appositamente
convocata e si riunisce »; 
  c) al terzo comma: 
  1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «
o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica  abbia  chiesto,  a
norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione »; 
  2) al secondo periodo, le  parole:  «  Le  Camere  possono  »  sono
sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge
» sono soppresse; 
  d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  « Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con  forza
di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo  72,  quinto
comma, con esclusione, per la materia  elettorale,  della  disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e  dello  svolgimento
delle elezioni;  reiterare  disposizioni  adottate  con  decreti  non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla  base
dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge  o  di  atti
aventi forza di legge  che  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. 
  I decreti recano misure di immediata applicazione  e  di  contenuto
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 
  L'esame, a norma  dell'articolo  70,  terzo  e  quarto  comma,  dei
disegni di legge di conversione dei decreti e'  disposto  dal  Senato
della Repubblica entro trenta giorni dalla  loro  presentazione  alla
Camera dei deputati. Le  proposte  di  modificazione  possono  essere
deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del  disegno
di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta  giorni
dalla presentazione. 
  Nel corso dell'esame  dei  disegni  di  legge  di  conversione  dei
decreti  non   possono   essere   approvate   disposizioni   estranee
all'oggetto o alle finalita' del decreto ».