Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' composto da
novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali
e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i
propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci
dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti,in
conformita' alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le
modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le
modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle
per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti
espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».