Art. 2. 
 
 
       (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) 
 
  1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  «  Art.  57.  -  Il  Senato  della  Repubblica   e'   composto   da
novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali
e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica. 
  I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale,  i  senatori  tra  i
propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i  sindaci
dei Comuni dei rispettivi territori. 
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore  a  due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 
  La ripartizione dei  seggi  tra  le  Regioni  si  effettua,  previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. 
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle  istituzioni  territoriali  dai  quali  sono  stati   eletti,in
conformita' alle scelte  espresse  dagli  elettori  per  i  candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo  le
modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 
  Con  legge  approvata  da  entrambe  le  Camere  sono  regolate  le
modalita' di attribuzione dei seggi e  di  elezione  dei  membri  del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle
per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi  sono  attribuiti  in  ragione  dei  voti
espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».