Art. 20.
(Inchieste parlamentari)
1. L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 82. - La Camera dei deputati puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica puo'
disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le
autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e' formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».