Art. 20. (Inchieste parlamentari) 1. L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 82. - La Camera dei deputati puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e' formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».