Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».