Art. 3. 
 
 
            (Modifica all'articolo 59 della Costituzione) 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
  « Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori  cittadini
che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».