Art. 5. (Modifica all'articolo 63 della Costituzione) 1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma e' inserito il seguente: « Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali ».