Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
« Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina
alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere
limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o
locali ».