Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n.
2009/138 CE e dal  regolamento  delegato  35/2015  della  Commissione
europea. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.