Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.