Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica: 
    a) alle imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana, 
    b)  alle  sedi  secondarie  delle  imprese  di  assicurazione   e
riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; 
    c) alle ultime societa' controllanti  italiane  di  cui  all'art.
210, comma 2 del Codice.