Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime societa' controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice.