Art. 3 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto 23  gennaio  2015,  i
Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo
e l'area archeologica centrale di Roma  esercitano,  all'interno  dei
confini e nelle aree  e  siti  di  rispettiva  competenza,  anche  le
funzioni  spettanti  ai  Soprintendenti  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio. Conseguentemente, all'art. 18, comma  2,  del  decreto  23
dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione  e
funzionamento   dei   musei   statali»,   le   parole:«Soprintendenti
Archeologia»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   Soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio». 
  2.  La  Direzione  generale  musei  esercita  il  coordinamento   e
l'indirizzo e,  d'intesa  con  la  Direzione  generale  bilancio,  la
vigilanza,   sulla   Soprintendenza   speciale   Pompei    e    sulla
Soprintendenza  speciale  per  il  Colosseo  e  l'area   archeologica
centrale di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme
della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione,  delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Con  riguardo
alle funzioni svolte  ai  sensi  del  comma  1,  il  coordinamento  e
l'indirizzo sulle due Soprintendenze speciali sono  esercitati  dalla
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.