Art. 3 Disposizioni comuni 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto 23 gennaio 2015, i Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma esercitano, all'interno dei confini e nelle aree e siti di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Conseguentemente, all'art. 18, comma 2, del decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», le parole:«Soprintendenti Archeologia» sono sostituite dalle seguenti: Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio». 2. La Direzione generale musei esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale Pompei e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 1, il coordinamento e l'indirizzo sulle due Soprintendenze speciali sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.