Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
riportate all'art. 2 del decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999,
escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art.  2,  comma  1,
del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere
a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle  seguenti
definizioni: 
    a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'  l'insieme  delle
opere  e   delle   apparecchiature,   funzionalmente   interconnesse,
destinate  alla  conversione  dell'energia  rinnovabile  in   energia
elettrica; esso comprende in particolare: 
  i)  le  opere,  compresi  eventuali  edifici  e  i  macchinari  che
consentono l'utilizzo  diretto  oppure  il  trattamento  della  fonte
rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica; 
  ii) i gruppi  di  generazione  dell'energia  elettrica,  i  servizi
ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei  punti
di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia
elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. 
  Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di  impianto,
le principali parti che lo  compongono.  Un  impianto  alimentato  da
fonti rinnovabili  e'  considerato  un  «nuovo  impianto»  quando  e'
realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul
quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era  presente,
da almeno cinque anni, un altro impianto, o le  principali  parti  di
esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; 
  b)  integrale  ricostruzione:  e'  l'intervento  che   prevede   la
realizzazione di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili  in  un
sito sul quale, prima dell'avvio dei  lavori,  preesisteva  un  altro
impianto di produzione di energia elettrica, del  quale  puo'  essere
riutilizzato  un  numero   limitato   di   infrastrutture   e   opere
preesistenti, come specificato,  in  relazione  a  ciascuna  fonte  e
tipologia di impianto,  nell'allegato  2;  l'intervento  deve  essere
realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati; 
  c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili:  e'
l'intervento  finalizzato  al  mantenimento   in   piena   efficienza
produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su
alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto;  il
rifacimento e' considerato totale o parziale a  seconda  del  rilievo
dell'intervento complessivamente  effettuato,  come  specificato,  in
relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; 
  d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
l'intervento che prevede  la  realizzazione  di  opere  sull'impianto
volte ad  ottenere  un  aumento  della  potenza  dell'impianto,  come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia  di  impianto,
nell'allegato 2; 
  e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'
la messa in servizio di un impianto, dismesso da  oltre  dieci  anni,
anche mediante impiego di componenti rigenerati; 
  f) centrali ibride o impianti ibridi: sono  gli  impianti  definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n.  28  del
2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti  sulla
base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); 
  g)   «impianti   ibridi   alimentati   da   rifiuti    parzialmente
biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti»: sono  impianti  alimentati  da  rifiuti  dei  quali  la
frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi  gli
impianti  alimentati  da  rifiuti  urbani  a  valle  della   raccolta
differenziata; 
  h)  «altri  impianti  ibridi»:  sono  impianti  alimentati  da   un
combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da  una
fonte rinnovabile, quale  ad  esempio  biomassa;  rientrano  in  tale
fattispecie anche gli impianti  alimentati  da  un  combustibile  non
rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; 
  i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la  somma
delle quantita' di energia  elettrica  prodotte  da  tutti  i  gruppi
generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina; 
  l) «produzione netta di  un  impianto,  espressa  in  MWh»:  e'  la
produzione  lorda  diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita  dai
servizi  ausiliari  di  centrale,  delle  perdite  nei  trasformatori
principali e delle  perdite  di  linea  fino  al  punto  di  consegna
dell'energia alla rete elettrica; 
  m) «data di entrata in esercizio di un impianto»:  e'  la  data  in
cui,  al  termine  dell'intervento  di  realizzazione   delle   opere
funzionali  all'esercizio  dell'impianto,  si   effettua   il   primo
funzionamento dell'impianto in parallelo con  il  sistema  elettrico,
cosi' come risultante dal sistema GAUDI'; 
  n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere  dalla  quale  ha
inizio il periodo di incentivazione; 
  o) «periodo di  avviamento  e  collaudo  di  un  impianto»:  e'  il
periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la
data di entrata in esercizio  e  la  data  di  entrata  in  esercizio
commerciale; 
  p) «potenza di un impianto»: e' la somma,  espressa  in  MW,  delle
potenze  elettriche  nominali  degli  alternatori  (ovvero,  ove  non
presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto  stesso,  ove
la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la
potenza apparente nominale,  espressa  in  MVA,  per  il  fattore  di
potenza  nominale  riportati  sui  dati  di  targa   dell'alternatore
medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre  le
seguenti eccezioni: 
  i. per gli impianti eolici, la potenza e' la  somma  delle  potenze
nominali dei singoli aerogeneratori che compongono  l'impianto,  come
definite ai sensi della normativa CEI EN 61400;  laddove  il  singolo
aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o  inferiore  a  0,5
MW, si applica la definizione di cui alla lettera p); 
  ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza
nominale di concessione di derivazione d'acqua; 
  iii. per gli impianti solari termodinamici in  assetto  ibrido  con
frazione di integrazione superiore  al  35%  si  assume  una  potenza
convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla  base  della  seguente
formula: 
        Pn= mq * 0.1 
dove mq e' la superficie captante  dell'impianto  espressa  in  metri
quadrati, come  definita  al  paragrafo  1.1.9  dell'allegato  2.  Il
suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento,  anche  per  gli
impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti
stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art.  5  e
della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro  di  cui
agli articoli 9 e 12; 
    q)» potenza di soglia o  valore  di  soglia»:  e'  il  valore  di
potenza  al  di  sopra  del  quale,  laddove  previsto,  la   tariffa
incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al
ribasso; 
  r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili  liquidi  ottenuti
dalla biomassa che rispettano i requisiti di  sostenibilita'  di  cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
  s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal  processo  biochimico
di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; 
  t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas  prodotto
dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi
prodotti in impianti deputati  esclusivamente  al  trattamento  delle
acque reflue civili e industriali; 
  u)  «biogas»:  e'  il  gas  prodotto  dal  processo  biochimico  di
fermentazione anaerobica di biomassa; 
  v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas
da filiera»: i bioliquidi  sostenibili,  la  biomassa  e  il  biogas,
prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di  cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005,  ovvero
da filiera corta, vale a dire prodotti  entro  un  raggio  di  70  km
dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza  del
predetto raggio e' misurata come la  distanza  in  linea  d'aria  che
intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia  elettrica  e  i
confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo
di produzione dei medesimi; 
  z) «prodotti ottenuti da  coltivazioni  dedicate  non  alimentari»:
sono prodotti di origine  biologica,  ottenuti  da  coltivazioni  non
impiegate per l'alimentazione umana e animale, di  cui  alla  tabella
1-B dell'allegato 1; 
  aa) «tariffa incentivante»:  e'  il  ricavo  complessivo  derivante
dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; 
  ab) «incentivo»: e' l'integrazione  economica  al  ricavo  connesso
alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea  ad  assicurare  una
equa  remunerazione  dei  costi  di  investimento  ed   esercizio   e
corrisposta dal GSE al  produttore  in  riferimento  alla  produzione
netta immessa in rete; 
  ac) «costo indicativo annuo degli incentivi»  o  «costo  indicativo
degli   incentivi»:   e'   la   sommatoria   dei   degli    incentivi
complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente  decreto  e
dei  precedenti  provvedimenti  di  incentivazione,   agli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili  diverse  dalla  fonte  fotovoltaica,
calcolato con le modalita' di cui all'art. 27; 
  ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla
camera  di  commercio  che  svolge  prioritariamente   attivita'   di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00); 
  ae) «componente rigenerato» un componente  gia'  utilizzato  che  a
seguito di lavorazioni specifiche,  se  necessarie,  viene  riportato
alle normali condizioni di operativita'.