Art. 4 Accesso ai meccanismi di incentivazione 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalita' stabiliti all'art. 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza e' superiore alla pertinente potenza di soglia; b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte. 3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto: a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW. 4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19. 5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. 6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto. 7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014. 8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in alternativa all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione al registro di cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione a registro, non e' consentito l'accesso diretto. 9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini dell'ammissione all'incentivo il produttore allega un'attestazione rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando la possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi, l'ammissione e la conseguente erogazione degli stessi sono sospese fino alla trasmissione al GSE dell'attestazione di cui al comma 9. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade. 11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al comma 9 e' prodotta al GSE entro la data di chiusura dei registri ed e' condizione necessaria per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria dei registri medesimi.