Art. 5 Valori della potenza di soglia 1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. 2. Fermo restando l'art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto e' costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) piu' impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilita' del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.